Cassation appeal dismissed as inadmissible for raising only merit arguments already rejected by lower court.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Luigi Atteo inadmissible because it merely reiterated merit arguments already rejected by the Court of Appeal of Ancona. The lower court had correctly applied established jurisprudence regarding the continuity of crimes, and the appellant offered no new legal grounds. Consequently, the court ruled that the appeal violated procedural requirements and ordered the appellant to pay the procedural costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 671 c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it consists solely of merit arguments already considered and rejected by the lower court without presenting new legal grounds or vitiating the reasoning.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ATTE° LUIGI nato a NAPOLI il 18/04/1976 avverso l'ordinanza del 05/07/2022 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIACOMO ROCCHI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Ritenuto che: - la Corte di appello di Ancona, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato l'istanza di Luigi Atteo di riconoscimento della continuazione tra i reati oggetto di cinque sentenze di condanna; - ricorre per cassazione il difensore di Luigi Atteo, deducendo violazione dell'art. 671 cod. proc. pen. e vizio di motivazione. Considerato che il ricorso è inammissibile: - il ricorrente si limita ad avanzare considerazioni di merito e ad esporre circostanze di fatto già prese in considerazione nell'ordinanza impugnata, che ha respinto l'istanza conformemente alla giurisprudenza di legittimità in materia di continuazione e con motivazione logica ed accurata.
Considerato, altresì, che alla declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione consegue ex lege, in forza del disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al versamento della somma, tale ritenuta congrua, di euro 3.000 (tremila) in favore delle Cassa delle Ammende, non esulando profili di colpa nel ricorso (v. sentenza Corte Cost. n. 186 del 2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 9 febbraio 2023 Il Consigliere estensore Il Presiden