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Ordinanza — n. 13363/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal for inadmissibility regarding criminal penalty continuation and partial revocation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 13363/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible because the appellant merely restated factual circumstances that should have triggered a finding of criminal penalty continuation. The lower court had already evaluated these facts and partially revoked sentences based on Article 116 of the Criminal Procedure Code. Consequently, the court ruled that the appeal offered no new legal arguments warranting review and ordered the appellant to pay procedural costs.

Regesto Legislator

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Art. 616 c.p.p.; Art. 116 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it merely reiterates facts already evaluated by the lower court without presenting new legal grounds or errors in reasoning.

Parole chiave

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criminal penalty continuation inadmissible appeal partial sentence revocation Article 116 Criminal Procedure procedural costs award recidiva nell'infrazione reati seriali sospensione di pena

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 616 c.p.p.
Considerato, altresì, che alla declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione consegue ex lege, in forza del disposto dell'art. 616 cod.
Art. 116 c.p.p.
art. 616 cod. proc. pen
Considerato, altresì, che alla declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione consegue ex lege, in forza del disposto dell'art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sentenza Corte Cost. n. 186 del 2000
sentenza Corte Cost. n. 186 del 2000).
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MARTIRE SERGIO nato a CERIGNOLA il 24/11/1980 avverso l'ordinanza del 06/06/2022 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIACOMO ROCCHI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Ritenuto che: - la Corte d'appello di L'Aquila, in funzione di giudice dell'esecuzione, rigettava l'istanza avanzata da Sergio Martire di riconoscimento della continuazione tra i reati oggetto di diverse sentenze di condanna, revocava parzialmente due sentenze di condanna con riferimento alla violazione di cui all'art. 116 C.d.S., rideterminando la pena per le restanti violazioni; e rigettava nel resto la richiesta di revoca delle condanne; - ricorre per cassazione il difensore di Sergio Martire, deducendo erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione.

Considerato che il ricorso è inammissibile: - in effetti, il ricorrente non fa che esporre circostanze di fatto che avrebbero dovuto indurre la Corte territoriale a riconoscere il vincolo della continuazione, sollecitando una diversa valutazione di merito da parte della Corte di legittimità; le circostanze esposte sono state prese in considerazione e valutate nell'ordinanza impugnata, sorretta da una motivazione logica e conforme alla giurisprudenza di legittimità in tema di continuazione. Considerato, altresì, che alla declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione consegue ex lege, in forza del disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al versamento della somma, tale ritenuta congrua, di euro 3.000 (tremila) in favore delle Cassa delle Ammende, non esulando profili di colpa nel ricorso (v. sentenza Corte Cost. n. 186 del 2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 9 febbraio 2023 Consigliere estensore Il