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Ordinanza — n. 13362/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 13362/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 13362/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TEDESCO GIUSEPPE nato a CATANZARO il 04/04/1966 avverso l'ordinanza del 21/06/2022 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIACOMO ROCCHI; Ritenuto che: - la Corte di appello di Catanzaro, in funzione di giudice dell'esecuzione, su conforme richiesta del Procuratore generale revocava l'indulto concesso a Giuseppe Tedesco con ordinanza del G.I.P. del Tribunale di Catanzaro dell'8/2/2008; - ricorre per cassazione il difensore di Giuseppe Tedesco, deducendo violazione di legge. Considerato che il ricorso è inammissibile: - il ricorrente sostiene un'interpretazione dell'art. 1, comma 3, legge 241 del 2006 manifestamente infondata: la norma fa riferimento ad una condanna ad una pena "non inferiore a due anni", espressione che comprende, senza alcun dubbio, una condanna alla pena di anni due di reclusione, escludendo, invece, condanne ad una pena che, appunto, sono inferiori a quella soglia.

Regesto Legislator

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art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 13362/2023 — snpen · Corte di Cassazione: del Tribunale di Catanzaro dell'8/2/2008; - ricorre per cassazione il difensore di Giuseppe Tedesco, deducendo violazione di legge. Considerato che il ricorso è inammissibile: - il ricorrente sostiene un'interpretazione dell'art. 1, comma 3, legge 241 del 2006 manifestamente infondata: la norma fa riferimento ad una condanna ad una pena "non inferiore a due anni", espressione che comprende, senza alcun dubbio, una condanna alla pena di anni due di reclusione, escludendo, invece, condanne ad una pena che, appunto, sono inferiori a quella soglia.

Parole chiave

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revoca della sospensione condizionale revisione della sentenza penale decreto di rinvio a giudizio indennizzo per carcerazione preventiva tempestività dell'istanza di ricusazione abbandono del procedimento penale

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen
Considerato, altresì, che alla declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione consegue ex lege, in forza del disposto dell'art. 616 cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TEDESCO GIUSEPPE nato a CATANZARO il 04/04/1966 avverso l'ordinanza del 21/06/2022 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIACOMO ROCCHI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Ritenuto che: - la Corte di appello di Catanzaro, in funzione di giudice dell'esecuzione, su conforme richiesta del Procuratore generale revocava l'indulto concesso a Giuseppe Tedesco con ordinanza del G.I.P. del Tribunale di Catanzaro dell'8/2/2008; - ricorre per cassazione il difensore di Giuseppe Tedesco, deducendo violazione di legge. Considerato che il ricorso è inammissibile: - il ricorrente sostiene un'interpretazione dell'art. 1, comma 3, legge 241 del 2006 manifestamente infondata: la norma fa riferimento ad una condanna ad una pena "non inferiore a due anni", espressione che comprende, senza alcun dubbio, una condanna alla pena di anni due di reclusione, escludendo, invece, condanne ad una pena che, appunto, sono inferiori a quella soglia.

Considerato, altresì, che alla declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione consegue ex lege, in forza del disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al versamento della somma, tale ritenuta congrua, di euro 3.000 (tremila) in favore delle Cassa delle Ammende, non esulando profili di colpa nel ricorso (v. sentenza Corte Cost. n. 186 del 2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 9 febbraio 2023 I Consigliere estensore Il Presi