Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of objective data and merit-based arguments.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the defense failed to provide objective data or substantiate its claims regarding the detainee's social group. The appellant argued for a violation of law and defective reasoning without supporting evidence or reference to the disciplinary proceedings. Consequently, the court ruled that the appeal lacked the necessary motivation and ordered the appellant to pay procedural costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 c.p.p.; Art. 617 c.p.p.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if the appellant fails to demonstrate the apparent motivation of the contested decision or provides no objective data to support merit-based arguments.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CORDI' SALVATORE GIUSEPPE nato a LOCRI il 12/12/1977 avverso l'ordinanza del 26/07/2022 del TRIB. SORVEGLIANZA di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIACOMO ROCCHI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Ritenuto che: - il Tribunale di Sorveglianza di L'Aquila rigettava il reclamo proposto da Cordì Salvatore Giuseppe avverso l'ordinanza del Magistrato di Sorveglianza di L'Aquila di parziale rigetto dell'istanza di liberazione anticipata; - ricorre per cassazione il difensore di Salvatore Giuseppe Cordì, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione. Considerato che il ricorso è inammissibile: - il ricorrente espone considerazioni di merito sul contenuto comunicativo della conversazione intrattenuta dal ricorrente con un detenuto appartenente ad altro gruppo di socialità, senza affatto dimostrare l'apparenza della motivazione - che, invece, è effettiva - e senza in alcun modo supportare le considerazioni con dati oggettivi e nemmeno riferire in ordine al procedimento disciplinare instaurato nei confronti di Cordì.
Considerato, altresì, che alla declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione consegue ex lege, in forza del disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al versamento della somma, tale ritenuta congrua, di euro 3.000 (tremila) in favore delle Cassa delle Ammende, non esulando profili di colpa nel ricorso (v. sentenza Corte Cost. n. 186 del 2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 9 febbraio 2023 Il Consigliere estensore Il Presid