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Ordinanza — n. 13360/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 13360/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 13360/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RAPICANO ANIELLO BIAGIO nato a NAPOLI il 29/05/1981 avverso l'ordinanza del 31/03/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIACOMO ROCCHI; Ritenuto che: - la Corte di appello di Napoli, in funzione di giudice dell'esecuzione, dichiarava inammissibile l'istanza di Aniello Biagio Rapicano di riconoscimento della continuazione tra i reati oggetto di differenti sentenze di condanna; - ricorre per cassazione il difensore di Aniello Biagio Rapicano, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione. Considerato che il ricorso è inammissibile: - il ricorso si disinteressa della motivazione dell'ordinanza impugnata - che ha dichiarato inammissibile la nuova istanza, in quanto mera riproposizione di altra già dichiarata inammissibile - e ripropone considerazioni di merito, senza argomentare in ordine alla ammissibilità dell'istanza.

Regesto Legislator

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art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 13360/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Considerato, altresì, che alla declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione consegue ex lege, in forza del disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al versamento della somma, tale ritenuta congrua, di euro 3.000 (tremila) in favore delle Cassa delle Ammende, non esulando profili di colpa nel ricorso (v. sentenza Corte Cost. n. 186 del 2000).

Parole chiave

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divieto di doppia punibilità formazione di una pena complessiva individualizzazione della commisurazione penale sanzioni penali revisione della sentenza penale commisurazione della pena per rapina

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen
Considerato, altresì, che alla declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione consegue ex lege, in forza del disposto dell'art. 616 cod.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RAPICANO ANIELLO BIAGIO nato a NAPOLI il 29/05/1981 avverso l'ordinanza del 31/03/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIACOMO ROCCHI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Ritenuto che: - la Corte di appello di Napoli, in funzione di giudice dell'esecuzione, dichiarava inammissibile l'istanza di Aniello Biagio Rapicano di riconoscimento della continuazione tra i reati oggetto di differenti sentenze di condanna; - ricorre per cassazione il difensore di Aniello Biagio Rapicano, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione. Considerato che il ricorso è inammissibile: - il ricorso si disinteressa della motivazione dell'ordinanza impugnata - che ha dichiarato inammissibile la nuova istanza, in quanto mera riproposizione di altra già dichiarata inammissibile - e ripropone considerazioni di merito, senza argomentare in ordine alla ammissibilità dell'istanza.

Considerato, altresì, che alla declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione consegue ex lege, in forza del disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al versamento della somma, tale ritenuta congrua, di euro 3.000 (tremila) in favore delle Cassa delle Ammende, non esulando profili di colpa nel ricorso (v. sentenza Corte Cost. n. 186 del 2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 9 febbraio 2023 I Consigliere estensore Il Presid