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Ordinanza — n. 13359/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 13359/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 13359/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PITTACCIO MARCO nato a ROMA il 30/10/1971 avverso l'ordinanza del 24/03/2022 del TRIB. SORVEGLIANZA di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIACOMO ROCCHI; Ritenuto che: - il Tribunale di Sorveglianza di Firenze ha rigettato le istanze di differimento della pena e di detenzione domiciliare per motivi di salute avanzate da Marco Pittaccio; - ricorre per cassazione il difensore di Marco Pittaccio, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione. Considerato che il ricorso è inammissibile: - il ricorrente espone esclusivamente circostanze di fatto per contrastare la valutazione del Tribunale di Sorveglianza; inoltre, il ricorso è del tutto privo di autosufficienza. Considerato, altresì, che alla declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione consegue ex lege, in forza del disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al versamento della somma, tale ritenuta congrua, di euro 3.000 (tremila) in favore delle Cassa delle Ammende, non esulando profili di colpa nel ricorso (v. sentenza Corte Cost. n. 186 del 2000).

Regesto Legislator

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art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 13359/2023 — snpen · Corte di Cassazione: SORVEGLIANZA di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIACOMO ROCCHI; Ritenuto che: - il Tribunale di Sorveglianza di Firenze ha rigettato le istanze di differimento della pena e di detenzione domiciliare per motivi di salute avanzate da Marco Pittaccio; - ricorre per cassazione il difensore di Marco Pittaccio, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione. Considerato che il ricorso è inammissibile: - il ricorrente espone esclusivamente circostanze di fatto per contrastare la valutazione del Tribunale di Sorveglianza; inoltre, il ricorso è del tutto privo di autosufficienza. Considerato, altresì, che alla declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione consegue ex lege, in forza del disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al versamento della somma, tale ritenuta congrua, di euro 3.000 (tremila) in favore delle Cassa delle Ammende, non esulando profili di colpa nel ricorso (v. sentenza Corte Cost. n. 186 del 2000).

Parole chiave

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regime penitenziario ricovero psichiatrico forzato trattamento residenziale delle dipendenze capacità di subire la carcerazione allontanamento nonostante motivi di salute miglioramento dello stato psichiatrico

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen
Considerato, altresì, che alla declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione consegue ex lege, in forza del disposto dell'art. 616 cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PITTACCIO MARCO nato a ROMA il 30/10/1971 avverso l'ordinanza del 24/03/2022 del TRIB. SORVEGLIANZA di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIACOMO ROCCHI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Ritenuto che: - il Tribunale di Sorveglianza di Firenze ha rigettato le istanze di differimento della pena e di detenzione domiciliare per motivi di salute avanzate da Marco Pittaccio; - ricorre per cassazione il difensore di Marco Pittaccio, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione. Considerato che il ricorso è inammissibile: - il ricorrente espone esclusivamente circostanze di fatto per contrastare la valutazione del Tribunale di Sorveglianza; inoltre, il ricorso è del tutto privo di autosufficienza. Considerato, altresì, che alla declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione consegue ex lege, in forza del disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al versamento della somma, tale ritenuta congrua, di euro 3.000 (tremila) in favore delle Cassa delle Ammende, non esulando profili di colpa nel ricorso (v. sentenza Corte Cost. n. 186 del 2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 9 febbraio 2023 Consigliere estensore Il Presid