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Ordinanza — n. 13358/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 13358/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 13358/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RUGGIERO CIRO nato a NAPOLI'il 10/09/1958 avverso l'ordinanza del 28/06/2022 del TRIB. SORVEGLIANZA di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIACOMO ROCCHI; Ritenuto che: - il Tribunale di Sorveglianza di L'Aquila rigettava l'istanza di Ciro Ruggiero di ammissione alla detenzione domiciliare ai sensi dell'art. 16 nonies d.l. 8 del 1991 e 47 ter ord. pen.; - ricorre per cassazione il difensore di Ciro Ruggiero, deducendo vizio della motivazione con riferimento alla valutazione di insufficienza del periodo di osservazione intramuraria e alla necessità di un approfondimento della revisione critica. Considerato che il ricorso è inammissibile: - il ricorrente si limita a contrapporre alla valutazione del Tribunale di Sorveglianza il parere del GOT del carcere, favorevole all'ammissione alla misura: risulta evidente che l'essersi il Tribunale discostato da un parere non vincolante non integra alcun vizio motivazionale.

Regesto Legislator

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art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 13358/2023 — snpen · Corte di Cassazione: SORVEGLIANZA di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIACOMO ROCCHI; Ritenuto che: - il Tribunale di Sorveglianza di L'Aquila rigettava l'istanza di Ciro Ruggiero di ammissione alla detenzione domiciliare ai sensi dell'art. 16 nonies d.l. 8 del 1991 e 47 ter ord. pen.; - ricorre per cassazione il difensore di Ciro Ruggiero, deducendo vizio della motivazione con riferimento alla valutazione di insufficienza del periodo di osservazione intramuraria e alla necessità di un approfondimento della revisione critica. Considerato che il ricorso è inammissibile: - il ricorrente si limita a contrapporre alla valutazione del Tribunale di Sorveglianza il parere del GOT del carcere, favorevole all'ammissione alla misura: risulta evidente che l'essersi il Tribunale discostato da un parere non vincolante non integra alcun vizio motivazionale.

Parole chiave

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proroga della carcerazione preventiva soggiorno ininterrotto ricovero a scopo di assistenza trattamento residenziale delle dipendenze rinnovo del permesso di dimora ricollocamento in un istituto

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen
Considerato, altresì, che alla declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione consegue ex lege, in forza del disposto dell'art. 616 cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RUGGIERO CIRO nato a NAPOLI'il 10/09/1958 avverso l'ordinanza del 28/06/2022 del TRIB. SORVEGLIANZA di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIACOMO ROCCHI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Ritenuto che: - il Tribunale di Sorveglianza di L'Aquila rigettava l'istanza di Ciro Ruggiero di ammissione alla detenzione domiciliare ai sensi dell'art. 16 nonies d.l. 8 del 1991 e 47 ter ord. pen.; - ricorre per cassazione il difensore di Ciro Ruggiero, deducendo vizio della motivazione con riferimento alla valutazione di insufficienza del periodo di osservazione intramuraria e alla necessità di un approfondimento della revisione critica. Considerato che il ricorso è inammissibile: - il ricorrente si limita a contrapporre alla valutazione del Tribunale di Sorveglianza il parere del GOT del carcere, favorevole all'ammissione alla misura: risulta evidente che l'essersi il Tribunale discostato da un parere non vincolante non integra alcun vizio motivazionale.

Considerato, altresì, che alla declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione consegue ex lege, in forza del disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al versamento della somma, tale ritenuta congrua, di euro 3.000 (tremila) in favore delle Cassa delle Ammende, non esulando profili di colpa nel ricorso (v. sentenza Corte Cost. n. 186 del 2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 9 febbraio 2023 Il Consigliere estensore Il Presid