Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to merit-based arguments failing to prove manifest illogicality of detention order.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the cassation appeal inadmissible because the appellant's arguments regarding the social service assignment were merit-based rather than procedural. The appellant argued against the detention order citing negative precedents and the nature of the crime, while the court found these points logically supported the need for prolonged incarceration. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 cod. proc. pen.; Art. 94 d.P.R. 309/1990: Appeals based on substantive merits regarding alternative measures are inadmissible unless they demonstrate manifest illogicality in the court's reasoning.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PACE STEFANO nato a ROMA il 07/09/1981 avverso l'ordinanza del 15/06/2022 del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIACOMO ROCCHI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Ritenuto che: - il Tribunale di Sorveglianza di Roma rigettava l'istanza di affidamento al servizio sociale ai sensi dell'art. 94 d.P.R. 309 del 1990 avanzata da Stefano Pace; - ricorre per cassazione il difensore di Stefano Pace, deducendo vizio di motivazione in ordine al rigetto dell'istanza. Considerato che il ricorso è inammissibile: - il ricorrente propone considerazioni di merito relative alla Relazione di sintesi dell'equipe che non dimostrano affatto la manifesta illogicità della motivazione che, sulla base dei numerosi precedenti negativi in tema di misure alternative alla detenzione e del numero del delitti commessi dal ricorrente, argomenta, del tutto logicamente, in ordine alla necessità di una osservazione in carcere prolungata.
Considerato, altresì, che alla declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione consegue ex lege, in forza del disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al versamento della somma, tale ritenuta congrua, di euro 3.000 (tremila) in favore delle Cassa delle Ammende, non esulando profili di colpa nel ricorso (v. sentenza Corte Cost. n. 186 del 2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 9 febbraio 2023 Il Consigliere estensore Il Presiden