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Ordinanza — n. 13356/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 13356/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 13356/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ABATE ANTONINO nato a CASTELVETRANO il 04/11/1986 avverso l'ordinanza del 03/05/2022 del TRIB. SORVEGLIANZA di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIACOMO ROCCHI; Ritenuto che: - il Tribunale di Sorveglianza di Firenze respingeva il reclamo proposto da Abate Antonino avverso l'ordinanza del Magistrato di Sorveglianza di Siena di accoglimento parziale di reclamo risarcitorio ai sensi dell'art. 35 ter ord. pen. - ricorre per cassazione il difensore di Antonino Abate, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione. Considerato che il ricorso è inammissibile: - contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, la motivazione dell'ordinanza impugnata non è affatto apparente, ma effettiva, ed esprime una valutazione che si muove nell'ambito dei parametri indicati dalla giurisprudenza di legittimità.

Regesto Legislator

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art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 13356/2023 — snpen · Corte di Cassazione: SORVEGLIANZA di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIACOMO ROCCHI; Ritenuto che: - il Tribunale di Sorveglianza di Firenze respingeva il reclamo proposto da Abate Antonino avverso l'ordinanza del Magistrato di Sorveglianza di Siena di accoglimento parziale di reclamo risarcitorio ai sensi dell'art. 35 ter ord. pen. - ricorre per cassazione il difensore di Antonino Abate, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione. Considerato che il ricorso è inammissibile: - contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, la motivazione dell'ordinanza impugnata non è affatto apparente, ma effettiva, ed esprime una valutazione che si muove nell'ambito dei parametri indicati dalla giurisprudenza di legittimità.

Parole chiave

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indennizzo per carcerazione preventiva restituzione dei sussidi statali incasso dei contributi di mantenimento risarcimento alle vittime di reati stato di bisogno ricollocamento in un istituto

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen
Considerato, altresì, che alla declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione consegue ex lege, in forza del disposto dell'art. 616 cod.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ABATE ANTONINO nato a CASTELVETRANO il 04/11/1986 avverso l'ordinanza del 03/05/2022 del TRIB. SORVEGLIANZA di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIACOMO ROCCHI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Ritenuto che: - il Tribunale di Sorveglianza di Firenze respingeva il reclamo proposto da Abate Antonino avverso l'ordinanza del Magistrato di Sorveglianza di Siena di accoglimento parziale di reclamo risarcitorio ai sensi dell'art. 35 ter ord. pen. - ricorre per cassazione il difensore di Antonino Abate, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione. Considerato che il ricorso è inammissibile: - contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, la motivazione dell'ordinanza impugnata non è affatto apparente, ma effettiva, ed esprime una valutazione che si muove nell'ambito dei parametri indicati dalla giurisprudenza di legittimità.

Il ricorso, in realtà, censura la motivazione con argomenti di merito, con la conseguente inammissibilità, atteso che lo stesso è ammesso solo per violazione di legge. Considerato, altresì, che alla declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione consegue ex lege, in forza del disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al versamento della somma, tale ritenuta congrua, di euro 3.000 (tremila) in favore delle Cassa delle Ammende, non esulando profili di colpa nel ricorso (v. sentenza Corte Cost. n. 186 del 2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 9 febbraio 2023 Il Consigliere estensore Il Presi