Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of representation by a special defense counsel.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal filed by Claudio Vitale inadmissible de plano. Vitale personally submitted the petition without being represented by a lawyer enrolled on the special register of the Court. The court ruled that this procedural defect justified immediate rejection under Article 610, paragraph 5, bis of the Code of Criminal Procedure.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 610, comma 5 bis, c.p.p.; Art. 616, c.p.p.: A cassation appeal must be signed by a defense counsel enrolled on the special register; failure to comply renders the appeal inadmissible de plano and subjects the appellant to court costs.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ' VITALE CLAUDIO nato a SURBO il 26/12/1970 avverso l'ordinanza del 04/02/2022 del TRIB. SORVEGLIANZA di MILANOdato avyk.o alle part4; \ udita la relazione svolta dal Consigliere GIACOMO ROCCHI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Ritenuto che: - il Tribunale di Sorveglianza di Milano ha rigettato il reclamo proposto da Claudio Vitale in tema di colloqui con i familiari; - Claudio Vitale ha proposto ricorso per cassazione con dichiarazione resa ai sensi dell'art. 123 cod. proc. pen. Considerato che il ricorso è inammissibile: - il ricorso, infatti, è stato presentato personalmente dall'interessato e non è sottoscritto da difensore iscritto all'albo speciale della Corte di Cassazione; - l'inammissibilità può essere dichiarata de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5 bis,cod. proc. pen. Considerato, altresì, che alla declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione consegue ex lege, in forza del disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al versamento della somma, tale ritenuta congrua, di euro 3.000 (tremila) in favore delle Cassa delle Ammende, non esulando profili di colpa nel ricorso (v. sentenza Corte Cost. n. 186 del 2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 9 febbraio 2023 Il Consigliere estensore Il President