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Ordinanza — n. 13227/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 13227/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 13227/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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eguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ALI FATTHI MOHAMED FATTHI SAAD (CUI 02YR6WN) nato il 17/05/1975 avverso la sentenza del 12/09/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELE CERSOSIMO; La Corte di appello di Bologna, con sentenza del 12 settembre 2022, parzialmente riformando, in punto di trattamento circostanziale e sanzionatorio, la decisione del Tribunale di Bologna, emessa in data 2 febbraio 2022, nei confronti di Fatthi Mohamed Fatthi Saad Ali, ha confermato la condanna alla pena ritenuta di giustizia per il reato di cui agli artt. 56 e 628, secondo comma, cod. pen. Considerato che il ricorso, con il quale si deduce la violazione di legge e il difetto di motivazione in relazione alla determinazione del trattamento sanzionatorio è del tutto generico. La difesa, infatti, si è limitata a sostenere una generica eccessività ed incongruità del trattamento sanzionatorio, rassegnando poi le conclusioni favorevoli al proprio assistito senza alcuna valida confutazione delle argomentazioni prive di illogicità manifeste espresse dai giudici di merito (pag. 2 della sentenza impugnata). Il ricorso è, pertanto, inammissibile perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 13227/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 56 e 628, secondo comma, cod. pen. Considerato che il ricorso, con il quale si deduce la violazione di legge e il difetto di motivazione in relazione alla determinazione del trattamento sanzionatorio è del tutto generico. La difesa, infatti, si è limitata a sostenere una generica eccessività ed incongruità del trattamento sanzionatorio, rassegnando poi le conclusioni favorevoli al proprio assistito senza alcuna valida confutazione delle argomentazioni prive di illogicità manifeste espresse dai giudici di merito (pag. 2 della sentenza impugnata). Il ricorso è, pertanto, inammissibile perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.

Parole chiave

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tentata rapina rapina qualificata reati violenti reato flagrante vie di fatto infrazione qualificata
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Testo completo

eguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ALI FATTHI MOHAMED FATTHI SAAD (CUI 02YR6WN) nato il 17/05/1975 avverso la sentenza del 12/09/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELE CERSOSIMO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

La Corte di appello di Bologna, con sentenza del 12 settembre 2022, parzialmente riformando, in punto di trattamento circostanziale e sanzionatorio, la decisione del Tribunale di Bologna, emessa in data 2 febbraio 2022, nei confronti di Fatthi Mohamed Fatthi Saad Ali, ha confermato la condanna alla pena ritenuta di giustizia per il reato di cui agli artt. 56 e 628, secondo comma, cod. pen. Considerato che il ricorso, con il quale si deduce la violazione di legge e il difetto di motivazione in relazione alla determinazione del trattamento sanzionatorio è del tutto generico. La difesa, infatti, si è limitata a sostenere una generica eccessività ed incongruità del trattamento sanzionatorio, rassegnando poi le conclusioni favorevoli al proprio assistito senza alcuna valida confutazione delle argomentazioni prive di illogicità manifeste espresse dai giudici di merito (pag. 2 della sentenza impugnata). Il ricorso è, pertanto, inammissibile perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.

c) cod. proc. pen., la Corte di Cassazione ha stabilito che il ricorso è inammissibile per difetto di specificità dei motivi quando non risultano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, Galtelli, Rv. 268822 - 01) e che il requisito della specificità dei motivi implica l'onere di indicare, in modo chiaro e preciso, gli elementi fondanti le censure addotte, al fine di consentire al giudice di legittimità di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato (Sez. 6, n. 17372 del 08/04/2021, Cipolletta, Rv. 281112 - 01). rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost., n. 186 del 13/06/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 21