Italian court dismisses appeal for lack of specific grounds regarding Article 129 procedural law.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal inadmissible because the appellant failed to meet the specificity requirements of Article 581 of the Code of Criminal Procedure. The appellant merely complained about the lack of acquittal under Article 129 without detailing specific argumentative flaws or illogical reasoning in the lower court's decision. Consequently, the court ruled that the appeal lacked the necessary precision to allow the higher court to exercise its supervisory power.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.; Art. 129 cod. proc. pen.: An appeal is inadmissible if it lacks specific grounds, requiring the appellant to clearly articulate the factual or legal deficiencies in the lower court's reasoning to justify the request for acquittal.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MOREIRA NEVES IVANI WESLEY nato il 25/05/1989 avverso la sentenza del 27/05/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELE CERSOSIMO;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
La Corte di appello di Firenze, con sentenza del 27 maggio 2022, ha confermato la decisione del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Pisa, pronunciata in data 6 luglio 2012, nei confronti di Wesley Moreira Neves Ivani, condannato alla pena ritenuta di giustizia per il reato di cui all'art. 628 cod. pen. Rilevato che il ricorso con cui l'imputato lamenta la mancanza e manifesta illogicità della motivazione in ordine al mancato proscioglimento ai sensi dell'art.129 cod. proc. pen. è inammissibile perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.
c) cod. proc. pen.; questa Corte ha stabilito, in proposito, che il ricorso è inammissibile per difetto di specificità dei motivi quando non risultano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, Galtelli, Rv. 268822 - 01) e che il requisito della specificità dei motivi implica l'onere di indicare, in modo chiaro e preciso, gli elementi fondanti le censure addotte, al fine di consentire al giudice di legittimità di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato (Sez. 6, n. 17372 del 08/04/2021, Cipolletta, Rv. 281112 - 01). rilevato che la difesa senza indicare specifiche carenze argomentative ovvero illogicità della motivazione idonee ad incidere negativamente sulla capacità dimostrativa del compendio probatorio, si è limitata a lamentare il mancato proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. senza alcuna valida confutazione delle argomentazioni espresse dai giudici di merito, così venendo meno al predetto onere di specificità. rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost., n. 186 del 13/06/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 21