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Ordinanza — n. 13225/2023 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for lack of specific grounds regarding subjective element and mitigating circumstances.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 13225/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared Filippo Spicuzza's appeal inadmissible under Article 581(1)(c) of the Code of Criminal Procedure. Spicuzza argued for a violation of Article 648 and the absence of subjective elements or generic mitigating circumstances, but the Court found his arguments generic and lacking critical connection to the lower court's reasoning. Consequently, the appeal was rejected for failing to meet the statutory requirement of specific and arguable grounds.

Regesto Legislator

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Art. 648 cod. pen.; Art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.: An appeal is inadmissible for lack of specific grounds when the reliefs are not explicitly stated and argued with a critical link to the facts or legal reasons of the decision under review.

Parole chiave

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lack of specific grounds subjective element of crime generic mitigating circumstances inadmissibility of appeal Code of Criminal Procedure ricettazione prove acquisite illegalmente risarcimento per atto illecito

Disposizioni normative citate

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Art. 648 cod. pen.
La Corte di appello di Firenze, con sentenza del 20 giugno 2022, ha confermato la decisione del Tribunale di Firenze, pronunciata in data 5 aprile 2016, nei confronti di Filippo Spicuzza, condannato alla pena ritenuta di giustizia per il reato di cui all'art. 648 cod.
Art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.
pen., carenza di motivazione in ordine all'elemento soggettivo del reato ed al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, è privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.
Corte cost., n. 186 del 13/06/2000
art. 648 cod. pen
La Corte di appello di Firenze, con sentenza del 20 giugno 2022, ha confermato la decisione del Tribunale di Firenze, pronunciata in data 5 aprile 2016, nei confronti di Filippo Spicuzza, condannato alla pena ritenuta di giustizia per il reato di cui all'art. 648 cod. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, Galtelli
Sez. 6, n. 17372 del 08/04/2021, Cipolletta
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SPICUZZA FILIPPO nato a VIMERCATE il 20/09/1985 avverso la sentenza del 20/06/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELE CERSOSIMO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

La Corte di appello di Firenze, con sentenza del 20 giugno 2022, ha confermato la decisione del Tribunale di Firenze, pronunciata in data 5 aprile 2016, nei confronti di Filippo Spicuzza, condannato alla pena ritenuta di giustizia per il reato di cui all'art. 648 cod. pen. Considerato che il ricorso con il quale lo Spicuzza deduce violazione dell'art.648 cod. pen., carenza di motivazione in ordine all'elemento soggettivo del reato ed al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, è privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.

c) cod. proc. pen. Rilevato, infatti, che il ricorrente, a fronte di una motivazione coerente con le risultanze probatorie e logicamente corretta, si limita a prospettare affermazioni generiche e prive di nesso critico con il percorso argomentativo delle sentenze di merito. Questa Corte ha stabilito, in proposito, che il ricorso è inammissibile per difetto di specificità dei motivi quando non risultano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata (Sez.

U, n. 8825 del 27/10/2016, Galtelli, Rv. 268822 - 01) e che il requisito della specificità dei motivi implica l'onere di indicare, in modo chiaro e preciso, gli elementi fondanti le censure addotte, al fine di consentire al giudice di legittimità di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato (Sez. 6, n. 17372 del 08/04/2021, Cipolletta, Rv. 281112 - 01). rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost., n. 186 del 13/06/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 21 f