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Ordinanza — n. 13222/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of specific grounds and generic arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 13222/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the first ground was purely factual and outside the scope of cassation review, while the second and third grounds were too generic. The appellant failed to provide specific arguments or refute the lower court's reasoning on the facts and legal qualification. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 624 cod. pen.; Art. 125, 129 cod. proc. pen.; Art. 157 cod. pen.: The cassation appeal must be specific; generic or purely factual grounds without precise identification of errors are inadmissible.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility lack of specific grounds generic arguments rejection factual reconstruction limits court costs and fine motivazione inadeguata delle censure costituzionali motivi di cassazione difetto di motivazione

Disposizioni normative citate

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Art. 624 cod. pen.
Considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale si deduce la violazione dell'art. 624 cod.
Art. 125 cod. proc. pen.
Art. 129 cod. proc. pen.
Art. 157 cod. pen.
art. 648 cod. pen
La Corte di appello di Lecce, con sentenza del 26 gennaio 2022, ha confermato la decisione del Tribunale di Lecce, pronunciata in data 19 maggio 2015, nei confronti di Oronzo Arannini, condannato alla pena ritenuta di giustizia per il reato di cui all'art. 648 cod. pen.
art. 624 cod. pen
Considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale si deduce la violazione dell'art. 624 cod. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 4434 del 24/11/2021, Desideri
Sez. 2, n. 46637 del 12/09/2019, Li Cheng
Sez. 2, n. 46637 del 12/09/2019, Li Cheng, Rv.
Sez. 2, n. 43427 del 07/09/2016, Ancona
277594; Sez. 2, n. 43427 del 07/09/2016, Ancona, Rv.
Sez. 6, n. 17372 del 08/04/2021, Cipolletta
Corte cost., n. 186 del 13/06/2000
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ARAMINI ORONZO nato a SURBO il 03/11/1963 avverso la sentenza del 26/01/2022 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELE CERSOSIMO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

La Corte di appello di Lecce, con sentenza del 26 gennaio 2022, ha confermato la decisione del Tribunale di Lecce, pronunciata in data 19 maggio 2015, nei confronti di Oronzo Arannini, condannato alla pena ritenuta di giustizia per il reato di cui all'art. 648 cod. pen. Considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale si deduce la violazione dell'art. 624 cod. pen. ed il vizio di motivazione in ordine alla mancata riqualificazione nel reato di furto, è in realtà articolato esclusivamente in fatto e, quindi, proposto al di fuori dei limiti del giudizio di legittimità, restando estranei ai poteri della Corte di Cassazione l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione dei fatti, mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dai giudici del merito, i quali hanno ampiamente esplicitato, con corretti argomenti logici e giuridici (Sez. 2, n. 4434 del 24/11/2021, dep. 2022, Desideri, Rv. 282955;

Sez. 2, n. 46637 del 12/09/2019, Li Cheng, Rv. 277594; Sez. 2, n. 43427 del 07/09/2016, Ancona, Rv. 267969), le ragioni della sussistenza del reato di ricettazione (si veda pag. 2 sull'assenza di elementi indiziari da cui desumere il coinvolgimento dell'imputato nel reato presupposto in considerazione della ritenuta inattendibilità delle tardive dichiarazioni rese sul punto solo in fase dibattimentale); rilevato che il secondo ed il terzo motivo di impugnazione con cui il ricorrente eccepisce la violazione degli artt. 125, 129 cod. proc. pen. e 157 cod. pen., il travisamento della prova e la mancanza e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla penale responsabilità dell'imputato sono assolutamente generici ed aspecifici.

La difesa si è limitata a rassegnare le conclusioni favorevoli al proprio assistito senza alcuna valida confutazione delle argomentazioni espresse dai giudici di merito, così venendo meno al predetto onere di specificità. Questa Corte ha stabilito, in proposito, che il requisito della specificità dei motivi implica l'onere di indicare, in modo chiaro e preciso, gli elementi fondanti le censure addotte, al fine di consentire al giudice di legittimità di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato (Sez. 6, n. 17372 del 08/04/2021, Cipolletta, Rv. 281112). rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost., n. 186 del 13/06/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso,