Criminal appeal dismissed as inadmissible for being based solely on factual grounds outside Cassation's scope.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Fabio Puliga inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant argued for a violation of law and lack of motivation regarding his criminal responsibility, but the court found these grounds were exclusively factual. Since the Court of Cassation lacks the power to re-evaluate facts or adopt new factual parameters, the appeal was rejected as it fell outside the limits of a legitimacy judgment.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 609 c.p.p.; Art. 610 c.p.p.: Appeals to the Court of Cassation must be limited to questions of law; appeals based exclusively on factual grounds or lacking motivation regarding criminal responsibility are inadmissible because the Court cannot re-evaluate facts or substitute its own assessment for that of the court of first instance.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PULIGA FABIO nato a CARBONIA il 20/02/1989 avverso la sentenza del 05/04/2022 della CORTE APPELLO di CAGLIARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELE CERSOSIMO;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
La Corte di appello di Cagliari, con sentenza del 5 aprile 2022, ha confermato la decisione del Tribunale di Cagliari, pronunciata in data 20 luglio 2020, nei confronti di Fabio Puliga, condannato alla pena ritenuta di giustizia per il reato di cui all'art. 648 cod. pen. Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con cui il ricorrente eccepisce violazione di legge ed il difetto di motivazione in ordine all'affermazione di penale responsabilità, è articolato esclusivamente in fatto e, quindi, proposto al di fuori dei limiti del giudizio di legittimità, restando estranei ai poteri della Corte di Cassazione quello di una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti;
Rilevato che i giudici di appello, con motivazione esaustiva e conforme alle risultanze processuali, hanno indicato la pluralità di elementi idonei a dimostrare la penale responsabilità del ricorrente (vedi in ordine all'inserimento della scheda telefonica intestata all'imputato nel telefono di provenienza furtiva nel periodo intercorrente tra 1'8 ed il 27 agosto 2012 ed all'inattendibilità delle versione fornita dall'imputato in merito alle modalità di apprensione del telefono sottratto alla Pisanu quanto argomentato alle pagine 4 e 5 della sentenza impugnata); motivazione che non può esser rivalutata, in questa sede, non essendo i giudici di merito incorsi in contraddizioni o illogicità manifeste. rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost., n. 186 del 13/06/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 21