Cassation court dismisses appeal for extortion, ruling alternative legal characterizations are inadmissible in final review.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Gianni Pizzutelli inadmissible, upholding the lower court's conviction for extortion under Article 629 of the Penal Code. The appellant argued for a lesser charge of arbitrary exercise of rights or attempted extortion, but the court found these arguments specific and non-permissible in the final review stage. The decision rests on the established legal principle that alternative factual reconstructions cannot be raised in cassation, and the lower court correctly determined the victim's claims were not civilly protected and the crime was consummated.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 629 cod. pen.; Art. 60 cod. pen.; The Court of Cassation holds that appeals based on alternative legal characterizations of facts are inadmissible in the final review stage, as the appellate court's reasoning must be evaluated solely on the basis of the facts and legal provisions already established in the lower proceedings.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PIZZUTELLI GIANNI nato a FROSINONE il 02/09/1974 avverso la sentenza del 23/06/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELE CERSOSIMO;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
La Corte di appello di Roma, con sentenza del 23 giugno 2022, ha confermato la decisione del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Frosinone, pronunciata in data 17 dicembre 2021, nei confronti di Gianni Pizzutelli, condannato alla pena ritenuta di giustizia per il reato di cui all'art. 629 cod. pen. Ritenuto che i motivi di ricorso, con i quali il ricorrente eccepisce la mancata riqualificazione giuridica nel fatto nel reato meno grave di esercizio arbitrario delle proprie ragioni ovvero nell'ipotesi tentata di estorsione, sono aspecifici e non consentiti dalla legge in quanto fondati sulla prospettazione di una ricostruzione alternativa dei fatti oggetto di giudizio, non perseguibile nel giudizio di legittimità (Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747;
Sez. 5, n. 51604 del 19/09/2017, D'Ippedico, Rv. 271623; Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710 - 01); osservato che i giudici di appello, con motivazione coerente con le risultanze istruttorie ed ineccepibile in punto di logica, hanno correttamente sussunto il fatto nell'ipotesi di cui all'art. 629 cod. pen. in considerazione delle condotte minatorie 1100-e- li/in essere dall'imputato per ottenere il denaro richiesto alla persona offesa. Dall'applicazione dei principi di diritto elaborati dalla giurisprudenza di legittimità che escludono la sussistenza del reato di esercizio delle proprie ragioni laddove la condotta non sia fondata su una legittima pretesa creditoria (cfr.
Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027- 02) discende la correttezza della decisione della Corte territoriale che ha escluso la riconducibilità delle condotte descritte dalla persona offesa al meno grave reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni così come richiesto dalla Difesa. In particolare, la Corte territoriale, con motivazione coerente con le risultanze istruttorie e priva di illogicità, ha ritenuto del tutto indimostrato che le somme pretese dal ricorrente, minacciando il Galuppi e costringendolo alla consegna 2.500,00 euro, fossero in alcun modo tutelabili in sede civilistica (pag. 6 della sentenza impugnata); osservato che i giudici di appello, con percorso argomentativo ineccepibile in punto di logica, hanno evidenziato che al momento dell'arrivo degli operanti, il denaro era già stato incamerato dall'imputato con conseguente consumazione del reato di estorsione (pag. 7 della sentenza impugnata) argomentazione con la quale il ricorrente non si confronta con conseguente aspecificità del ricorso.
La Corte di merito ha fatto buon uso del principio di diritto secondo cui ricorre il delitto di estorsione consumata e non tentata nel caso di consegna da parte della vittima all'estorsore di una somma di denaro sotto il diretto controllo della polizia giudiziaria, che immediatamente dopo provveda all'arresto del responsabile (vedi Sez. 2, n. 12675 del 20/12/2018, Sirbu, Rv. 275417 - 01).rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost., n. 186 del 13/06/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così