Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to new grounds of appeal not raised in second instance.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the grounds relied upon were not raised during the appellate proceedings. The appellant argued for the first time that the defendant failed to use deceptive means, claiming the incident was civil in nature. The court rejected this, emphasizing that new issues cannot be introduced in cassation if they were omitted from the second instance arguments.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, n. 5 c.p.p.; Art. 364, n. 1 c.p.p.: Appeals to the Court of Cassation are inadmissible if they raise for the first time grounds of appeal not deduced in the second instance, as they fall outside the scope of devolutive effects.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BRAIDIC CRISTIAN nato a UDINE il 28/11/1971 avverso la sentenza del 07/02/2022 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELE CERSOSIMO;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
La Corte di appello di Trieste, con sentenza del 7 febbraio 2022, ha confermato la decisione del Tribunale di Udine, emessa in data 10 gennaio 2020, nei confronti di Cristian Braidic, condannato alla pena ritenuta di giustizia per il reato di cui agli artt. 81 e 640 cod. pen. Ritenuto che il ricorso, con il quale si deduce la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione alla mancata realizzazione da parte dell'imputato di artifici e raggiri idonei a trarre in inganno la persona offesa ed alla conseguente natura civilistica della vicenda, non è consentita in quanto ha ad oggetto un vizio di motivazione non dedotto in sede di appello.
Dalla lettura dell'atto di gravame emerge, icto oculi, che i motivi di appello riguardavano esclusivamente l'incerta individuazione del Braidic come autore delle condotte truffaldine ed il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche. Deve essere, in proposito, ribadito che non sono proponibili in cassazione motivi con i quali vengono sollevate per la prima volta questioni che, per non essere state dedotte nei motivi di appello, non potevano essere rilevate dai giudici di secondo grado, per non essere riconducibili nei limiti degli effetti devolutivi prodotti dall'impugnazione (vedi Sez. 1, n. 2378 del 14/11/1983, Guner Cuma, Rv. 163151;
Sez. 4, n. 17891 del 30/03/2022, Dattola, non massimata). rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost., n. 186 del 13/06/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 21 f