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Ordinanza — n. 13213/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for lack of specific legal grounds under Article 581 of Criminal Procedure Code.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 13213/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared Giuseppe Romano's appeal inadmissible, confirming the lower court's decision regarding his conviction for forgery and theft. The appellant argued the crime lacked grossness due to the nature of the counterfeiting, but the court found this argument generic and lacking specific legal reasoning. Consequently, the appeal was rejected because it failed to meet the specificity requirements of Article 581 of the Criminal Procedure Code.

Regesto Legislator

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Art. 581 c.p.p.; Art. 474, 648 c.p.: An appeal is inadmissible if it contains only generic deductions without specific legal grounds and precise references to the contested act's reasoning, depriving the reviewing judge of the ability to exercise its supervisory function.

Parole chiave

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inadmissible appeal specificity requirement Criminal Procedure Code generic arguments reviewing judge power dichiarazioni inverosimili motivazione inadeguata delle censure costituzionali difesa contro le pratiche commerciali illecite

Disposizioni normative citate

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Art. 581 c.p.p.
in considerazione della grossolanità della contraffazione, è del tutto privo dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall'art. 581 cod.
Art. 474 c.p.
Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale il ricorrente eccepisce l'insussistenza del reato di cui all'art. 474 cod.
Art. 648 c.p.
art. 474 cod. pen
Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale il ricorrente eccepisce l'insussistenza del reato di cui all'art. 474 cod. pen.
art. 581 cod. proc. pen
in considerazione della grossolanità della contraffazione, è del tutto privo dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall'art. 581 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Corte cost., n. 186 del 13/06/2000
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ROMANO GIUSEPPE nato a NAPOLI il 22/03/1971 avverso la sentenza del 07/05/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELE CERSOSIMO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

La Corte di appello di Napoli, con sentenza del 7 maggio 2022, ha confermato la decisione del Tribunale di Napoli, pronunciata in data 9 maggio 2014, nei confronti di Giuseppe Romano, condannato alla pena ritenuta di giustizia per i reati di cui agli artt. 474 e 648 cod. pen. Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale il ricorrente eccepisce l'insussistenza del reato di cui all'art. 474 cod. pen. in considerazione della grossolanità della contraffazione, è del tutto privo dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall'art. 581 cod. proc. pen. in quanto si prospettano deduzioni generiche, senza la puntuale enunciazione delle ragioni di diritto giustificanti il ricorso e dei correlati congrui riferimenti alla motivazione dell'atto impugnato e che, pertanto, non si consente al giudice dell'impugnazione di individuare i rilevi mossi ed esercitare il proprio sindacato; rilevato, dunque, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost., n. 186 del 13/06/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 21 febbrai