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Ordinanza — n. 13212/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to fact-specific arguments and lack of specificity under Art. 591 c.p.p.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 13212/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Gianluca Vendrasco inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. Vendrasco argued that the lower court erred in fact-finding regarding his criminal liability and the grossness of the forgery, but these claims were too specific for a review of law. The court rejected the appeal because the arguments focused on factual re-evaluation rather than legal errors, violating the limits of the jurisdiction of review.

Regesto Legislator

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Art. 591 comma 1 lett. c) c.p.p.; Art. 60 c.p.p.: Appeals must be specific and address legal errors; fact-specific arguments or lack of specificity render the appeal inadmissible.

Parole chiave

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inadmissibility appeal specificity requirement limits of review factual re-evaluation grossness of forgery contraffazione di merci accuse di truffa uso di un documento falso

Disposizioni normative citate

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Art. 591 comma 1 lett. c) c.p.p.
Art. 60 c.p.p.
Corte cost., n. 186 del 13/06/2000

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna
Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, F.
Sez. 5, n. 51604 del 19/09/2017, D'Ippedico
280601; Sez. 5, n. 51604 del 19/09/2017, D'Ippedico, Rv.
Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Botartour Sami
pen, alla inammissibilità della impugnazione (in tal senso Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Botartour Sami, Rv.
Sez. 2, n. 45958 del 21/10/2022, Bocchino
277710 -01; Sez. 2, n. 45958 del 21/10/2022, Bocchino, non massinnata).
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VENDRASCO GIANLUCA nato a ASOLO il 04/08/1979 avverso la sentenza del 13/04/2022 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELE CERSOSIMO; SP

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

La Corte di appello di Trieste, con sentenza del 13 aprile 2022, ha confermato la decisione con la quale il Tribunale di Pordenone, in data 10 febbraio 2021, ha condannato Gianluca Vendrasco per i reati di cui agli artt. 110, 640 e 477 cod. pen. Considerato che entrambi i motivi di ricorso, con i quali si deducono violazioni di legge e vizi motivazionali in relazione alla penale responsabilità dell'imputato ed all'insussistenza del reato di falso in considerazione della grossolanità della contraffazione, invocano una rivalutazione delle fonti probatorie ed un'alternativa ricostruzione dei fatti estranee al giudizio di legittimità (Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747;

Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601; Sez. 5, n. 51604 del 19/09/2017, D'Ippedico, Rv. 271623). Il primo motivo, peraltro, è articolato esclusivamente in fatto e, quindi, proposto al di fuori dei limiti del giudizio di legittimità, restando estranei ai poteri della Corte di Cassazione quello di una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti. La Corte territoriale, con motivazione esente da illogicità e coerente con le risultanze istruttorie e, quindi, non censurabile in sede di legittimità, ha ritenuto che il VENDRASCO sia l'autore della truffa in considerazione della piena attendibilità del riconoscimento effettuato dalla persona offesa e degli accertamenti posti in essere dalla polizia giudiziaria attestanti il pieno coinvolgimento del ricorrente nella vicenda descritta dal LAZZARIN, (vedi pag. 4 della sentenza impugnata).

Il secondo motivo è aspecifico e reiterativo di medesime doglianze già espresse in sede di appello ed affrontate in termini precisi e concludenti dalla Corte territoriale che ha correttamente dato seguito al consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui il falso può esser definito grossolano solo allorquando sia talmente macroscopico da esser riconoscibile icto ()cui/ da chiunque (pag. 5 della sentenza di appello). La mancanza di specificità del motivo, infatti, va valutata e ritenuta non solo per la sua indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, dal momento che quest'ultima non può ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità che conduce, a norma dell'art. 591 comma 1, lett.

c) cod. proc. pen, alla inammissibilità della impugnazione (in tal senso Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Botartour Sami, Rv. 277710 -01; Sez. 2, n. 45958 del 21/10/2022, Bocchino, non massinnata). rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost., n. 186 del 13/06/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Co