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Ordinanza — n. 13210/2023 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to generic grounds lacking specific factual or legal arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 13210/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Angelo Sammaritano inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant's sole ground was a generic claim of excessive and incongruous sentencing without specific refutation of the lower court's reasoning. The court ruled that the appeal failed because it did not explicitly articulate and argue the critical points regarding the facts or law underlying the contested decision.

Regesto Legislator

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Art. 360, co. 1, lett. b) c.p.p.; Art. 360, co. 1, lett. c) c.p.p.: An appeal is inadmissible if the grounds are generic and do not explicitly state and argue the critical points regarding the facts or law of the decision under review.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic grounds lack of argumentation criminal procedure Court of Cassazione sentencing review procedural defect ricettazione

Disposizioni normative citate

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Art. 360, co. 1, lett. b) c.p.p.
Art. 360, co. 1, lett. c) c.p.p.
Corte cost., n. 186 del 13/06/2000
art. 648 cod. pen
La Corte di appello di Palermo, con sentenza del 23 giugno 2022, ha confermato la decisione del Tribunale di Palermo, emessa in data 4 novembre 2019, nei confronti di Angelo SammantAno, condannato alla pena ritenuta di giustizia per il reato di cui all'art. 648 cod. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, n. 17372 del 08/04/2021, Cipolletta, Rv. 281112 - 01
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SAMMARITANO ANGELO nato a PALERMO il 18/02/1947 avverso la sentenza del 23/06/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELE CERSOSIMO; t

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

La Corte di appello di Palermo, con sentenza del 23 giugno 2022, ha confermato la decisione del Tribunale di Palermo, emessa in data 4 novembre 2019, nei confronti di Angelo SammantAno, condannato alla pena ritenuta di giustizia per il reato di cui all'art. 648 cod. pen. Considerato che l'unico motivo di ricorso, con il quale si deducono vizi motivazionali in relazione al trattamento sanzionatorio, è del tutto generico. La difesa, infatti, si è limitata a sostenere l'eccessività ed incongruità del trattamento sanzionatorio, rassegnando poi le conclusioni favorevoli al proprio assistito senza alcuna valida confutazione delle argomentazioni espresse dai giudici di merito.

Ritenuto, pertanto, che il ricorso è inammissibile non essendo esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata al fine di consentire al giudice di legittimità di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato (Sez. 6, n. 17372 del 08/04/2021, Cipolletta, Rv. 281112 - 01). rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost., n. 186 del 13/06/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 21 febbr