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Ordinanza — n. 13209/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 13209/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 13209/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TACCHINI DAVIDE nato a CREMONA il 01/07/1982 avverso la sentenza del 22/04/2022 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELE CERSOSIMO; fl La Corte di appello di Brescia, con sentenza del 22 aprile 2022, ha confermato la decisione del Tribunale di Cremona, pronunciata in data 2 novembre 2016, nei confronti di Davide Tacchini, condannato alla pena ritenuta di giustizia per il reato di cui all'art. 648 cod. pen. Considerato che l'unico motivo di ricorso, con il quale si censura la violazione di legge e i vizi motivazionali in punto di prova degli elementi costitutivi del reato, è aspecifico non confrontandosi criticamente con le argomentazioni, esenti da vizi logici e giuridici, addotte dalla Corte territoriale.

Regesto Legislator

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art. 648 cod. pen; Ordinanza — n. 13209/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 648 cod. pen. Considerato che l'unico motivo di ricorso, con il quale si censura la violazione di legge e i vizi motivazionali in punto di prova degli elementi costitutivi del reato, è aspecifico non confrontandosi criticamente con le argomentazioni, esenti da vizi logici e giuridici, addotte dalla Corte territoriale.

Parole chiave

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guida senza autorizzazione ricettazione favoreggiamento altri reati prova del dolo bene sequestrato

Disposizioni normative citate

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art. 648 cod. pen
La Corte di appello di Brescia, con sentenza del 22 aprile 2022, ha confermato la decisione del Tribunale di Cremona, pronunciata in data 2 novembre 2016, nei confronti di Davide Tacchini, condannato alla pena ritenuta di giustizia per il reato di cui all'art. 648 cod. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TACCHINI DAVIDE nato a CREMONA il 01/07/1982 avverso la sentenza del 22/04/2022 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELE CERSOSIMO; fl

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

La Corte di appello di Brescia, con sentenza del 22 aprile 2022, ha confermato la decisione del Tribunale di Cremona, pronunciata in data 2 novembre 2016, nei confronti di Davide Tacchini, condannato alla pena ritenuta di giustizia per il reato di cui all'art. 648 cod. pen. Considerato che l'unico motivo di ricorso, con il quale si censura la violazione di legge e i vizi motivazionali in punto di prova degli elementi costitutivi del reato, è aspecifico non confrontandosi criticamente con le argomentazioni, esenti da vizi logici e giuridici, addotte dalla Corte territoriale.

Rilevato che i giudici di appello hanno affermato che il possesso delle chiavi del veicolo di provenienza delittuosa, la natura del bene e l'omessa ragionevole giustificazione della disponibilità del bene ricettato consente di escludere che l'imputato ne ignorasse la provenienza illecita, quanto meno a titolo di dolo eventuale (pag. 2 della sentenza impugnata); siffatta valutazione, priva di illogicità, non è rivedibile nel merito in questa sede ed è coerente con l'insegnamento di questa Corte secondo cui ricorre il dolo di ricettazione quando l'agente ha consapevolmente accettato il rischio che la cosa acquistata o ricevuta fosse di illecita provenienza, non limitandosi ad una semplice mancanza di diligenza nel verificare la provenienza della cosa, che invece connota l'ipotesi contravvenzionale dell'acquisto di cose di sospetta provenienza (Sez. 2, n. 25439 del 21/04/2017, Sarr, Rv. 270179 - 01, Sez. 2, n. 29702 del 4/5/2022, Mennishaj, non massimata). rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost., n. 186 del 13/06/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il