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Ordinanza — n. 13206/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 13206/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 13206/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TROIA FRANCESCO nato a PALERMO il 25/03/1983 avverso la sentenza del 28/10/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELE CERSOSIMO; Francesco Troia propone ricorso avverso la sentenza del 28 ottobre 2021 con la quale la Corte di appello di Palermo ha confermato la decisione del 17 novembre 2020, con la quale il Tribunale di Termini Imerese Lucca lo ha condannato alla pena ritenuta di giustizia per il reato di cui all'art. 648 cod. pen.; in data 17 febbraio 2023 il difensore del ricorrente ha, quindi, depositato memoria conclusiva con la quale ha insistito nei motivi di ricorso. Considerato che i primi due motivi di ricorso, con i quali si deducono violazioni di legge e vizi motivazionali in ordine alla penale responsabilità ed alla mancata riqualificazione giuridica del fatto nel reato meno grave di cui all'art. 712 cod. pen. sono aspecifici, non confrontandosi criticamente con le argomentazioni, esenti da vizi logici e giuridici, addotte dalla Corte territoriale.

Regesto Legislator

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art. 648 cod. pen, art. 712 cod. pen; Ordinanza — n. 13206/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 648 cod. pen.; in data 17 febbraio 2023 il difensore del ricorrente ha, quindi, depositato memoria conclusiva con la quale ha insistito nei motivi di ricorso. Considerato che i primi due motivi di ricorso, con i quali si deducono violazioni di legge e vizi motivazionali in ordine alla penale responsabilità ed alla mancata riqualificazione giuridica del fatto nel reato meno grave di cui all'art. 712 cod. pen. sono aspecifici, non confrontandosi criticamente con le argomentazioni, esenti da vizi logici e giuridici, addotte dalla Corte territoriale.

Parole chiave

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eccezione di illegalità ricettazione dubbio circa il carattere di infrazione inutilizzabilità delle prove illecite verosimiglianza della persecuzione fine di indebito profitto

Disposizioni normative citate

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art. 648 cod. pen
Francesco Troia propone ricorso avverso la sentenza del 28 ottobre 2021 con la quale la Corte di appello di Palermo ha confermato la decisione del 17 novembre 2020, con la quale il Tribunale di Termini Imerese Lucca lo ha condannato alla pena ritenuta di giustizia per il reato di cui all'art. 648 cod.
art. 712 cod. pen
Considerato che i primi due motivi di ricorso, con i quali si deducono violazioni di legge e vizi motivazionali in ordine alla penale responsabilità ed alla mancata riqualificazione giuridica del fatto nel reato meno grave di cui all'art. 712 cod. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TROIA FRANCESCO nato a PALERMO il 25/03/1983 avverso la sentenza del 28/10/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELE CERSOSIMO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Francesco Troia propone ricorso avverso la sentenza del 28 ottobre 2021 con la quale la Corte di appello di Palermo ha confermato la decisione del 17 novembre 2020, con la quale il Tribunale di Termini Imerese Lucca lo ha condannato alla pena ritenuta di giustizia per il reato di cui all'art. 648 cod. pen.; in data 17 febbraio 2023 il difensore del ricorrente ha, quindi, depositato memoria conclusiva con la quale ha insistito nei motivi di ricorso. Considerato che i primi due motivi di ricorso, con i quali si deducono violazioni di legge e vizi motivazionali in ordine alla penale responsabilità ed alla mancata riqualificazione giuridica del fatto nel reato meno grave di cui all'art. 712 cod. pen. sono aspecifici, non confrontandosi criticamente con le argomentazioni, esenti da vizi logici e giuridici, addotte dalla Corte territoriale.

Rilevato che i giudici di appello hanno affermato che la natura del bene detenuto e l'omessa ragionevole giustificazione della disponibilità del bene ricettato consente di escludere che l'imputato ne ignorasse la provenienza illecita, quanto meno a titolo di dolo eventuale (pag. 2 della sentenza impugnata); siffatta valutazione, priva di illogicità, non è rivedibile nel merito in questa sede ed è coerente con l'insegnamento di questa Corte secondo cui ricorre il dolo di ricettazione quando l'agente ha consapevolmente accettato il rischio che la cosa acquistata o ricevuta fosse di illecita provenienza, non limitandosi ad una semplice mancanza di diligenza nel verificare la provenienza della cosa, che invece connota l'ipotesi contravvenzionale dell'acquisto di cose di sospetta provenienza (Sez. 2, n. 25439 del 21/04/2017, Sarr, Rv. 270179 - 01, Sez. 2, n. 29702 del 4/5/2022, Mennishaj, non massimata). ritenuto che il terzo motivo, con il quale il ricorrente lamenta la carenza di motivazione in ordine al mancato riconoscimento dell'ipotesi attenuata di cui all'art. 648, comma secondo (attuale comma quarto) cod. pen.

è manifestamente infondato. La Corte territoriale ha fatto buon uso del principio di diritto secondo cui deve sempre escludersi la tenuità del fatto allorquando il valore del bene ricettato non risulti essere particolarmente lieve (Sez. 2, n. 51818 del 6/12/2013, Brunetti, Rv. 258118-01; Sez. 2, n. 29346 del 10/6/2022, Mazza, Rv. 283340). rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost., n. 186 del 13/06/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti;

P.Q.M.

• Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso