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Ordinanza — n. 13203/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeals for lack of specific grounds regarding the appellate court's reasoning on criminal liability.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 13203/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeals inadmissible, ordering the appellants to pay court costs and a fine. The appellants challenged the appellate court's decision solely on generic grounds alleging a lack of specific reasoning regarding their criminal liability. The court rejected this because the appeals failed to explicitly articulate and argue the specific factual or legal flaws in the lower court's judgment, violating the established requirement for specific grounds.

Regesto Legislator

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Art. 363 c.p.p.; Art. 364 c.p.p.: Appeals must be specific; generic complaints without explicit articulation of the specific grounds for the decision's flaws render the appeal inadmissible.

Parole chiave

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lack of specific grounds inadmissible appeal generic complaint criminal liability reasoning court costs and fine motivi di cassazione cognizione del ricorso per cassazione impugnabilità della decisione di rinvio

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 363 c.p.p.
Art. 364 c.p.p.
Corte cost. n. 186 del 13/06/2000

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, Galtelli
Sez. 6, n. 17372 del 08/04/2021, Cipolletta
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: BALESTRIERI PAOLO nato a CROTONE il 27/12/1991 CAMPAGNA MARIO nato a CROTONE il 08/10/1991 GODANO VINCENZO nato a CROTONE il 02/10/1984 avverso la sentenza del 27/04/2022 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELE CERSOSIMO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

La Corte di appello di Catanzaro, con sentenza del 27 aprile 2022, in riforma della sentenza del Tribunale di Crotone, pronunciata il 27 settembre 2019, che aveva condannato Balestrieri Paolo, Campagna Mario e Godano Vincenzo alle pene ritenute di giustizia per aver concorso nei reati di ricettazione e porto di un coltello a serramanico, ha dichiarato di non doversi procedere in relazione al reato di cui al capo B) perché estinto per intervenuta prescrizione e ha confermato nel resto la sentenza impugnata. Ritenuto che l'unico motivo dei ricorsi, con il quale si censura il vizio della motivazione in ordine all'affermazione di penale responsabilità degli imputati, è generico ed aspecifico poiché a fronte di una motivazione coerente con le risultanze probatorie e logicamente corretta (pag. 1 della sentenza impugnata), il ricorrente si limita a dedurre il vizio di motivazione con affermazioni generiche e prive di un reale nesso critico con il percorso argomentativo delle sentenze di merito; considerato che, secondo il consolidato principio di diritto affermato da questa Corte, il ricorso è inammissibile per difetto di specificità dei motivi quando non risultano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata (Sez.

U, n. 8825 del 27/10/2016, Galtelli, Rv. 268822 - 01) e che il requisito della specificità dei motivi implica l'onere di indicare, in modo chiaro e preciso, gli elementi fondanti le censure addotte, al fine di consentire al giudice di legittimità di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato (Sez. 6, n. 17372 del 08/04/2021, Cipolletta, Rv. 281112 - 01), ciò che non è avvenuto nella specie; rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la conseguente condanna di ciascuno dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 21 febbraio 2023 Il Co sÌiÌe Este