Italian Court dismisses appeals for inadmissibility due to lack of interest and specific grounds regarding sentencing.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeals by two defendants inadmissible, ordering them to pay court costs and a fine. The appellants challenged the lower court's sentencing for public building invasion, arguing violations of law and reasoning errors. The Court rejected these claims as lacking specific interest and because the lower court's sentencing logic was coherent and sufficient.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: Appeals must be specific and demonstrate interest; general complaints regarding sentencing adequacy without concrete legal error are inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: AHMED SHADIA AHMED MAHMOUD nato il 25/08/1988 HASSAN MOSTAFA ABDELHAY KHALAF nato il 09/05/1985 avverso la sentenza del 18/07/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELE CERSOSIMO;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
La Corte di appello di Milano, con sentenza del 18 luglio 2022, ha confermato la sentenza del Tribunale di Milano, pronunciata il 9 novembre 2021, che aveva condannato Ahmed Shadia Ahnned Mahmoud e Hassan Mostafa Abdelhay Khalaf alle pene ritenute di giustizia per aver concorso nel reato di invasione di edificio pubblico. Ritenuto che l'unico motivo dei ricorsi, con il quale si censura la violazione di legge e il vizio della motivazione in ordine alla determinazione del trattamento sanzionatorio, è dedotto in carenza di interesse ed aspecifico.
La Corte territoriale, nel rispetto del principio del divieto di reformatio in pejus, non ha potuto emendare l'errore di diritto contenuto nella sentenza di primo grado laddove il decidente ha ritenuto di applicare la sola pena detentiva e non il regime sanzionatorio introdotto dalla legge 132 del 2018, nonostante il reato contestato agli imputati si sia protratto fino al 17 febbraio 2022 e, quindi, in data successiva all'entrata in vigore della novella sopra indicata. Il motivo con il quale si deduce la violazione di legge in ordine alla determinazione della pena base in misura superiore al minimo edittale, è in ogni caso aspecifico e non consentito in quanto mira ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione, sorretta da sufficiente motivazione, non è stata frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (vedi Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro ed altro, Rv. 271243 Sez. 2, n. 47512 del 03/11/2022, Mannarino, non massimata).
La Corte territoriale, con motivazione sintetica ma ineccepibile in punto di logica e coerente con le risultanze processuali, ha ritenuto adeguata la pena base di poco superiore al minimo edittale individuata dal primo giudice in ragione della gravità del reato, la cui commissione si è protratta per circa otto anni (pag. 3 della sentenza impugnata), argomenti con i quali i ricorrenti hanno omesso di confrontarsi con conseguente aspecificità del motivo di ricorso. Il Collegio ribadisce, in proposito, il consolidato orientamento di questa Corte secondo il quale la determinazione della pena costituisce il risultato di una valutazione complessiva e non di un giudizio analitico sui vari elementi offerti dalla legge, sicché l'obbligo di una motivazione rafforzata sussiste solo allorché la pena si discosti significativamente dal minimo edittale, mentre, nel caso in cui venga irrogata una pena al di sotto della media, è sufficiente il richiamo al criterio di adeguatezza della pena, nel quale sono impliciti gli elementi di cui all'art. 133 cod. pen. (Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, Del Papa, Rv. 276288 - 01;
Sez. 5, n. 47783 del 27/10/2022, Haddi, non massimata). rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la conseguente condanna di ciascuno dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 21 febbraio 2023 Il Co Iié