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Ordinanza — n. 13194/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeals as inadmissible due to lack of specific comparison with appellate court reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 13194/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeals filed by Di Maggio Pietro and Filippo inadmissible and ordered them to pay costs. The appellants argued against the conviction and sentencing, but the court found their arguments merely reiterated those already rejected by the Milan Court of Appeal without providing a critical comparison. Consequently, the court ruled that the appeals failed to propose an alternative reading of the merits permitted in this procedural stage.

Regesto Legislator

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Art. 360, n. 5 c.p.p.; Art. 360, n. 6 c.p.p.: Appeals are inadmissible when they do not specifically compare the appellate court's reasoning with the lower court's decision, resulting in the mere repetition of arguments already disallowed.

Parole chiave

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inadmissible appeal lack of specific comparison reiteration of arguments procedural inadmissibility appellate review limits impugnabilità della decisione di rinvio riscossione di pene pecuniarie revisione della sentenza penale

Disposizioni normative citate

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Art. 360, n. 5 c.p.p.
Art. 360, n. 6 c.p.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli
Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour
276970-01), con ciò evidenziandosi l'aspecificità del motivo proposto che si caratterizza per oggettiva reiterazione di argomentazioni pienamente disattese dalla Corte di appello con motivazione logica e persuasiva (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv.
Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014, Lavorato
Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014, Lavorato, Rv.
Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Sammarco
259425-01; Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Sammarco, Rv.
Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri
255568-01); - rilevato che il motivo predetto si manifesta quindi teso a proporre una propria lettura alternativa del merito non consentita in questa sede (Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv.
Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, Barraglia
273217-01, Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, Barraglia, Rv.
Sez. 4, 1219 del 14/09/2017, Colomberotto
275100-01, Sez. 4, 1219 del 14/09/2017, Colomberotto, Rv.
Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, Ferri
271702-01, Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, Ferri, Rv.
Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, La Gumina
Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso
Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv.
Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, Battaglia
265482-01; Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, Battaglia, Rv.
Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro
275100-01); - considerato infine che il secondo motivo di ricorso non si confronta con le condivisibili, logiche e persuasive argomentazioni in diritto rese dalla Corte di appello quanto al tema della dosimetria della pena in assenza di alcuna illogicità (Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: DI MAGGIO PIETRO nato a SESTO SAN GIOVANNI il 15/08/1970 DI MAGGIO FILIPPO nato a SESTO SAN GIOVANNI il 12/05/1964 avverso la sentenza del 31/05/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARZIA MINUTILLO TURTUR;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

La Corte di appello di Milano ha confermato la sentenza di condanna del Tribunale di Monza del 14/12/2020 nei confronti di Di Maggio Pietro e Di Maggio Filippo per i delitti ascritti in rubrica (art. 110, 648-bis cod. pen); - considerato che il primo motivo di ricorso non si confronta con la motivazione del giudice di appello, limitandosi sostanzialmente a reiterare senza alcun confronto critico l'istanza presentata con i motivi di appello quanto alla qualificazione giuridica della condotta oggetto di contestazione (Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970-01), con ciò evidenziandosi l'aspecificità del motivo proposto che si caratterizza per oggettiva reiterazione di argomentazioni pienamente disattese dalla Corte di appello con motivazione logica e persuasiva (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710-01;

Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014, Lavorato, Rv. 259425-01; Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Sammarco, Rv. 255568-01); - rilevato che il motivo predetto si manifesta quindi teso a proporre una propria lettura alternativa del merito non consentita in questa sede (Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217-01, Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, Barraglia, Rv. 275100-01, Sez. 4, 1219 del 14/09/2017, Colomberotto, Rv. 271702-01, Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, Ferri, Rv. 277758-01, Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, La Gumina, Rv. 269217-01;

Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482-01; Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, Battaglia, Rv. 275100-01); - considerato infine che il secondo motivo di ricorso non si confronta con le condivisibili, logiche e persuasive argomentazioni in diritto rese dalla Corte di appello quanto al tema della dosimetria della pena in assenza di alcuna illogicità (Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243-01); rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 21 febbraio 2023