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Ordinanza — n. 13193/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 13193/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 13193/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MATRULLO ANTONIO nato a NAPOLI il 01/09/1985 avverso la sentenza del 11/05/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARZIA MINUTILLO TURTUR; • ... La Corte di appello di Napoli, con sentenza in data 11 maggio 2022, parzialmente riformando la sentenza pronunciata dal Tribunale di Milano, in data 17 maggio 2021, nei confronti di Matrullo Antonio, confermava la condanna per i reati di cui agli artt. 648 e 640 cod. pen, escludeva la contestata recidiva e riteneva le circostanze attenuanti generiche prevalenti sull'aggravante, riducendo, di conseguenza, la pena inflitta dal primo giudice. Rilevato che il ricorso, il cui unico motivo contesta la mancata valutazione della sussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen., risulta presentato personalmente dall'imputato;

Regesto Legislator

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art. 129 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 13193/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Considerato che, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., come modificato dalla legge n. 103 del 2017, il ricorso deve essere trattato nelle forme «de plano», trattandosi di impugnazione proposta da soggetto non legittimato, in violazione dell'art. 613, comma 1, cod. proc. pen., in quanto presentata personalmente dopo l'entrata in vigore della novella, e nei confronti di un provvedimento emesso sotto il vigore di essa; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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motivi di cassazione allegazioni insufficientemente motivate assenza di caso di rigore argomentazione nel merito verosimiglianza dei motivi d'asilo censure procedurali

Disposizioni normative citate

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art. 129 cod. proc. pen
Rilevato che il ricorso, il cui unico motivo contesta la mancata valutazione della sussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen., risulta presentato personalmente dall'imputato;
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MATRULLO ANTONIO nato a NAPOLI il 01/09/1985 avverso la sentenza del 11/05/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARZIA MINUTILLO TURTUR; • ...

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

La Corte di appello di Napoli, con sentenza in data 11 maggio 2022, parzialmente riformando la sentenza pronunciata dal Tribunale di Milano, in data 17 maggio 2021, nei confronti di Matrullo Antonio, confermava la condanna per i reati di cui agli artt. 648 e 640 cod. pen, escludeva la contestata recidiva e riteneva le circostanze attenuanti generiche prevalenti sull'aggravante, riducendo, di conseguenza, la pena inflitta dal primo giudice. Rilevato che il ricorso, il cui unico motivo contesta la mancata valutazione della sussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen., risulta presentato personalmente dall'imputato;

Considerato che, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., come modificato dalla legge n. 103 del 2017, il ricorso deve essere trattato nelle forme «de plano», trattandosi di impugnazione proposta da soggetto non legittimato, in violazione dell'art. 613, comma 1, cod. proc. pen., in quanto presentata personalmente dopo l'entrata in vigore della novella, e nei confronti di un provvedimento emesso sotto il vigore di essa; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 21 febbraio 2023 Il Consigliere estensore Il Preside