Ordinanza — n. 13190/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ZOPPO GIUSEPPE AMBROGIO nato a MILANO il 30/11/1964 avverso la sentenza del 04/07/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARZIA MINUTILLO TURTUR; La Corte di appello di Milano, con sentenza emessa in data 04/07/2022, ha confermato la sentenza resa dal Tribunale di Milano in data 09/04/2021 nei confronti di ZOPPO GIUSEPPE AMBROGIO, con cui l'imputato è stato condannato alla pena di giustizia in ordine al reato di cui all'art. 641 cod. pen. Considerato che l'unico motivo di ricorso con il quale è stato dedotto vizio della motivazione e violazione di legge in relazione all'art. 641 cod. pen., non è consentito poiché meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con il supporto di corretti e persuasivi argomenti giuridici da parte del giudice di merito (pag. 3 della sentenza), essendosi la difesa limitata a proporre una lettura alternativa dell'insieme degli elementi acquisiti in giudizio, sebbene questa Corte abbia ripetutamente affermato che è preclusa la possibilità di una nuova valutazione delle risultanze acquisite da contrapporre a quella effettuata dal giudice di merito attraverso una diversa ed alternativa lettura, sia pure anch'essa logica, dei dati processuali o una diversa ricostruzione storica dei fatti o un diverso giudizio di rilevanza o comunque di attendibilità delle fonti di prova (Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217-01, Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, Barraglia, Rv. 275100-01, Sez. 4, 1219 del 14/09/2017, Colomberotto, Rv. 271702-01, Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, Ferri, Rv. 277758-01, Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, La Gumina, Rv. 269217-01;
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 641 cod. pen; Ordinanza — n. 13190/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482-01; Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, Battaglia, Rv. 275100-01); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ZOPPO GIUSEPPE AMBROGIO nato a MILANO il 30/11/1964 avverso la sentenza del 04/07/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARZIA MINUTILLO TURTUR;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
La Corte di appello di Milano, con sentenza emessa in data 04/07/2022, ha confermato la sentenza resa dal Tribunale di Milano in data 09/04/2021 nei confronti di ZOPPO GIUSEPPE AMBROGIO, con cui l'imputato è stato condannato alla pena di giustizia in ordine al reato di cui all'art. 641 cod. pen. Considerato che l'unico motivo di ricorso con il quale è stato dedotto vizio della motivazione e violazione di legge in relazione all'art. 641 cod. pen., non è consentito poiché meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con il supporto di corretti e persuasivi argomenti giuridici da parte del giudice di merito (pag. 3 della sentenza), essendosi la difesa limitata a proporre una lettura alternativa dell'insieme degli elementi acquisiti in giudizio, sebbene questa Corte abbia ripetutamente affermato che è preclusa la possibilità di una nuova valutazione delle risultanze acquisite da contrapporre a quella effettuata dal giudice di merito attraverso una diversa ed alternativa lettura, sia pure anch'essa logica, dei dati processuali o una diversa ricostruzione storica dei fatti o un diverso giudizio di rilevanza o comunque di attendibilità delle fonti di prova (Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217-01, Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, Barraglia, Rv. 275100-01, Sez. 4, 1219 del 14/09/2017, Colomberotto, Rv. 271702-01, Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, Ferri, Rv. 277758-01, Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, La Gumina, Rv. 269217-01;
Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482-01; Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, Battaglia, Rv. 275100-01); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.