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Ordinanza — n. 13189/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 13189/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 13189/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BOCEA ALEXANDRA nato il 01/05/1975 avverso la sentenza del 18/05/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELE CERSOSIMO; La Corte di appello di Milano, con sentenza del 18 maggio 2022, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Milano, pronunciata il 22 novembre 2019, che aveva condannato Bocea Alexandra per il reato di cui agli artt. 633 e 639-bis cod. pen., ha sostituito la pena detentiva inflitta dal giudice di primo grado con mesi otto di libertà controllata, confermando nel resto la sentenza impugnata. Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale si censura la violazione di legge e il vizio della motivazione in ordine alla decisione di subordinare la sospensione condizionale della pena al rilascio dell'immobile abusivamente occupato, è meramente riproduttivo di generici profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dai giudici del merito.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 13189/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 633 e 639-bis cod. pen., ha sostituito la pena detentiva inflitta dal giudice di primo grado con mesi otto di libertà controllata, confermando nel resto la sentenza impugnata. Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale si censura la violazione di legge e il vizio della motivazione in ordine alla decisione di subordinare la sospensione condizionale della pena al rilascio dell'immobile abusivamente occupato, è meramente riproduttivo di generici profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dai giudici del merito.

Parole chiave

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allontanamento nonostante motivi di salute inesigibile malgrado lesioni salute condizioni di vita sospensione del diritto all'indennità soppressione dell'aiuto sociale ricovero a scopo di assistenza
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BOCEA ALEXANDRA nato il 01/05/1975 avverso la sentenza del 18/05/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELE CERSOSIMO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

La Corte di appello di Milano, con sentenza del 18 maggio 2022, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Milano, pronunciata il 22 novembre 2019, che aveva condannato Bocea Alexandra per il reato di cui agli artt. 633 e 639-bis cod. pen., ha sostituito la pena detentiva inflitta dal giudice di primo grado con mesi otto di libertà controllata, confermando nel resto la sentenza impugnata. Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale si censura la violazione di legge e il vizio della motivazione in ordine alla decisione di subordinare la sospensione condizionale della pena al rilascio dell'immobile abusivamente occupato, è meramente riproduttivo di generici profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dai giudici del merito.

La Corte territoriale, con motivazione ineccepibile in punto di logica, ha condiviso, le valutazioni del giudice di primo grado sulla necessità di fondare una prognosi positiva solo in presenza di un concreto ravvedimento dimostrato attraverso il rilascio dell'alloggio e sulla irrilevanza dei problemi di salute e delle difficoltà economiche segnalate dalla difesa (pag. 9 della sentenza impugnata e pagina 5 della sentenza di primo grado), argomentazioni con le quali il ricorrente non si è confrontato con conseguente aspecificità del motivo di ricorso; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 21 febbraio 2023 Il Coistere Esten re I