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Ordinanza — n. 13188/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 13188/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 13188/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TALARICO CLAUDIO nato a CALUSCO D'ADDA il 30/12/1968 avverso la sentenza del 06/06/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELE CERSOSIMO; La Corte di appello di Milano, con sentenza del 6 giugno 2022, ha confermato la sentenza del Tribunale di Monza, pronunciata il 23 febbraio 2021, che aveva condannato Talarico Claudio alla pena ritenuta di giustizia per i reati di danneggiamento aggravato e porto di un coltello da cucina. Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale si censura la contraddittorietà della motivazione in ordine alla prova della sussistenza del reato di cui all'art. 4 legge 110/1975 è articolato esclusivamente in fatto e, quindi, proposto al di fuori dei limiti del giudizio di legittimità, restando estranei ai poteri della Corte di Cassazione quello di una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti.

Regesto Legislator

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art. 4 legge 110/1975; Ordinanza — n. 13188/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale si censura la contraddittorietà della motivazione in ordine alla prova della sussistenza del reato di cui all'art. 4 legge 110/1975 è articolato esclusivamente in fatto e, quindi, proposto al di fuori dei limiti del giudizio di legittimità, restando estranei ai poteri della Corte di Cassazione quello di una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti.

Parole chiave

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porto abusivo di armi infrazione alla legge sulle armi istigazione e aiuto al suicidio diritto di non autoincriminarsi principio del ne bis in idem diritto a un difensore

Disposizioni normative citate

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art. 4 legge 110/1975
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TALARICO CLAUDIO nato a CALUSCO D'ADDA il 30/12/1968 avverso la sentenza del 06/06/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELE CERSOSIMO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

La Corte di appello di Milano, con sentenza del 6 giugno 2022, ha confermato la sentenza del Tribunale di Monza, pronunciata il 23 febbraio 2021, che aveva condannato Talarico Claudio alla pena ritenuta di giustizia per i reati di danneggiamento aggravato e porto di un coltello da cucina. Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale si censura la contraddittorietà della motivazione in ordine alla prova della sussistenza del reato di cui all'art. 4 legge 110/1975 è articolato esclusivamente in fatto e, quindi, proposto al di fuori dei limiti del giudizio di legittimità, restando estranei ai poteri della Corte di Cassazione quello di una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti.

La Corte territoriale, con motivazione conforme alle risultanze processuali ed esente da illogicità manifeste, ha evidenziato l'irrilevanza del mancato rinvenimento del coltello in considerazione dell'accertata attendibilità dei testimoni che hanno riferito l'utilizzo del coltello da parte dell'imputato e della compatibilità tra i danni cagionati al defibrillatore e l'utilizzo di un'arma da taglio (pagina 3 della sentenza), argomentazioni con le quali il ricorrente non si è confrontato con conseguente aspecificità del motivo di ricorso; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 21 febbrai