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Ordinanza — n. 13187/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against criminal conviction for online fraud as inadmissible due to generic arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 13187/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal filed by Di Rocco Rossella inadmissible and ordered her to pay court costs. The appellant argued for a re-reading of evidence and challenged the sentencing, but the court found these arguments merely repetitive of previously rejected criticisms and too generic to engage with the lower court's detailed reasoning. Consequently, the conviction for online fraud and the associated fines were upheld without modification.

Regesto Legislator

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Art. 641 cod. pen.; Art. 606 c.p.p.: An appeal limited to proposing an alternative reading of evidence without substantive new arguments is inadmissible as it merely reproduces already disallowed criticisms.

Parole chiave

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online fraud conviction inadmissible appeal generic arguments repetitive criticism sentencing review accuse di truffa spese di difesa spese di gratuito patrocinio

Disposizioni normative citate

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Art. 641 cod. pen.
Considerato che con il primo motivo di ricorso con il quale è stato dedotto vizio della motivazione e violazione di legge in relazione all'art. 641 cod.
Art. 606 c.p.p.
art. 641 cod. pen
Considerato che con il primo motivo di ricorso con il quale è stato dedotto vizio della motivazione e violazione di legge in relazione all'art. 641 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018
3 della sentenza impugnata), essendosi la difesa limitata a proporre una lettura alternativa dell'insieme degli elementi acquisiti in giudizio non consentita in questa sede, sostanzialmente richiamando l'esito del giudizio di primo grado (Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv.
Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018
273217-01, Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, Barraglia, Rv.
Sez. 4, 1219 del 14/09/2017
275100-01, Sez. 4, 1219 del 14/09/2017, Colomberotto, Rv.
Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019
271702-01, Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, Ferri, Rv.
Sez. 3, n. 6877 del 26/10/2016
Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013
269196-01, Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, Ferrario, Rv.
Sez. 3, n. 1182 del 17/10/2007
259142-01, Sez. 3, n. 1182 del 17/10/2007, Cilia, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI ROCCO ROSSELLA nato a PESCARA il 01/10/1993 avverso la sentenza del 14/07/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARZIA MINUTILLO TURTUR;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

La Corte di appello di Milano, con sentenza del 14/07/2022, in riforma della sentenza del Tribunale di Varese resa in data 10/03/2021 e appellata dal Pubblico Ministero, ha ritenuto DI ROCCO ROSSELLA responsabile del reato di cui agli artt. 110 e 640 cod. pen., condannandola altresì alla liquidazione della somma di euro 650,00 in favore della costituita parte civile, nonché al pagamento delle spese sostenute dalla stessa in entrambi i gradi di giudizio, complessivamente liquidate in euro 3.000,00 oltre IVA, CPA e rimborso spese come per legge.

Considerato che con il primo motivo di ricorso con il quale è stato dedotto vizio della motivazione e violazione di legge in relazione all'art. 641 cod. pen., non è consentito poiché meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con il supporto di corretti e persuasivi argomenti giuridici da parte del giudice di merito (in particolare, pag. 3 della sentenza impugnata), essendosi la difesa limitata a proporre una lettura alternativa dell'insieme degli elementi acquisiti in giudizio non consentita in questa sede, sostanzialmente richiamando l'esito del giudizio di primo grado (Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217-01, Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, Barraglia, Rv. 275100-01, Sez. 4, 1219 del 14/09/2017, Colomberotto, Rv. 271702-01, Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, Ferri, Rv. 277758-01); atteso che anche il secondo e terzo motivo di ricorso, relativi alla dosimetria della pena, sono manifestamente infondati in quanto genericamente articolati, non essendosi confrontati con la motivazione della Corte di appello, che ha irrogato una pena prossima al minimo edittale ed ha, comunque, evidenziato, nel non concedere le circostanze attenuanti generiche, la particolare offensività della condotta attese le modalità della stessa (truffa on-line), sicché è da escludere che, per come affermato genericamente dalla difesa, la Corte di appello non abbia tenuto conto di alcun principio legale, non ricorrendo alcun profilo di irragionevolezza, né vizi logici di alcun tipo (Sez. 3, n. 6877 del 26/10/2016, S., Rv. 269196-01, Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, Ferrario, Rv. 259142-01, Sez. 3, n. 1182 del 17/10/2007, Cilia, Rv. 238851-01). rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 21 f