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Ordinanza — n. 13186/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 13186/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 13186/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DIOCESANO AMELIA nato a SAN GIORGIO A CREMANO il 09/11/1972 avverso la sentenza del 27/06/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELE CERSOSIMO; La Corte di appello di Milano, con sentenza del 27 giugno 2022, ha confermato la sentenza del Tribunale di Varese, pronunciata in data 11 marzo 2021, che aveva condannato Diocesano Amelia alla pena ritenuta di giustizia per il reato di truffa. Ritenuto che l'impugnazione, con la quale si censura la violazione di legge e il vizio della motivazione del provvedimento impugnato, è inammissibile in quanto il ricorso per cassazione non può essere proposto dalla parte personalmente, ma, a seguito della modifica apportata all'art. 613 cod. proc. pen. dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione (Sez. 6, Ord. n. 18010 del 09/04/2018 Rv. 272885;

Regesto Legislator

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art. 613 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 13186/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Sez. 5, n. 53203 del 07/11/2017 Rv. 271780; Sez. U, n. 8914 del 21/12/201, Rv. 27201). rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

Parole chiave

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requisito della firma allegazioni insufficientemente motivate eccezione di incostituzionalità atto privo di sottoscrizione censura costituzionale disobbedienza alla decisione dell'autorità

Disposizioni normative citate

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art. 613 cod. proc. pen
Ritenuto che l'impugnazione, con la quale si censura la violazione di legge e il vizio della motivazione del provvedimento impugnato, è inammissibile in quanto il ricorso per cassazione non può essere proposto dalla parte personalmente, ma, a seguito della modifica apportata all'art. 613 cod. proc. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DIOCESANO AMELIA nato a SAN GIORGIO A CREMANO il 09/11/1972 avverso la sentenza del 27/06/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELE CERSOSIMO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

La Corte di appello di Milano, con sentenza del 27 giugno 2022, ha confermato la sentenza del Tribunale di Varese, pronunciata in data 11 marzo 2021, che aveva condannato Diocesano Amelia alla pena ritenuta di giustizia per il reato di truffa. Ritenuto che l'impugnazione, con la quale si censura la violazione di legge e il vizio della motivazione del provvedimento impugnato, è inammissibile in quanto il ricorso per cassazione non può essere proposto dalla parte personalmente, ma, a seguito della modifica apportata all'art. 613 cod. proc. pen. dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione (Sez. 6, Ord. n. 18010 del 09/04/2018 Rv. 272885;

Sez. 5, n. 53203 del 07/11/2017 Rv. 271780; Sez. U, n. 8914 del 21/12/201, Rv. 27201). rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 21 fe