Cassation court dismisses appeal for fraud conviction due to specific lack of argumentation on mitigating circumstances.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued for generic mitigating circumstances, but the court found the arguments too vague and unsupported by specific evidence. The court emphasized that appeals must address specific legal grounds rather than general complaints about the lower court's reasoning.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 600 c.p.p.; Art. 366 c.p.p.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if it relies on vague, non-specific criticisms of the lower court's motivation without presenting concrete arguments or evidence favorable to the appellant.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LOFFREDO LUIGI nato a NAPOLI il 09/07/1987 avverso la sentenza del 11/05/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELE CERSOSIMO; t
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
La Corte di appello di Milano, con sentenza in data 11 maggio 2022, ha confermato la sentenza del Tribunale di Sondrio, pronunciata il 16 giugno 2021, che aveva condannato Loffredo Luigi alla pena ritenuta di giustizia per il reato di truffa. Ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale si censura il vizio della motivazione in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche, è aspecifico in quanto non risultano esplicitamente argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni poste a fondamento della decisione impugnata, né sussiste qualsivoglia indicazione di elementi favorevoli ad una mitigazione della pena, essendosi la difesa limitata a sostenere una generica carenza di motivazione sul punto; osservato che i giudici di appello hanno correttamente valorizzato, ai fini del diniego delle attenuanti, l'assenza di elementi positivi idonei a giustificarne la concessione e l'abitualità dimostrata dal ricorrente nel porre in essere reati contro il patrimonio, desumibile dagli innumerevoli precedenti penali (ben 23 reati della medesima indole).
Deve esser ribadito, in proposito, il principio di diritto affermato da questa Corte secondo cui, non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che, come nel caso di specie, la motivazione faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 3, n. 2233 del 17/6/2021, Bianchi, Rv. 282693-01;
Sez. 2, n. 23903 del 15/7/2020, Marigliano, Rv. 279549); considerato che la censura relativa alla mancata applicazione della circostanza attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità non è consentita, in quanto ha ad oggetto una inosservanza di legge non dedotta in sede di appello, come si evince dalla lettura dell'atto di appello. Va richiamato, in proposito, l'orientamento costante di questa Corte secondo non sono proponibili in cassazione motivi con i quali vengono sollevate per la prima volta questioni che, per non essere state dedotte nei motivi di appello, non potevano essere rilevate dai giudici di secondo grado, per non essere riconducibili nei limiti degli effetti devolutivi prodotti dall'impugnazione (vedi Sez. 1, n. 2378 del 14/11/1983, Guner Cuma, Rv. 163151;
Sez. 4, n. 17891 del 30/03/2022, Dattola, non massimata). rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 21 febbraio 2023