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Ordinanza — n. 13180/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 13180/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 13180/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LOVISON ELEONORA CATIA nato a RIVOLI il 25/02/1962 avverso la sentenza del 19/09/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARZIA MINUTILLO TURTUR; E IN DIRITTO La Corte di appello di Milano, con sentenza emessa in data 19/09/2022, ha confermato la sentenza resa dal Tribunale di Monza in data 20/09/2021 nei confronti di LOVISON ELEONORA RATIA in ordine al reato di cui agli artt. 110, 640, comma primo e secondo n. 2 bis cod. pen., con la recidiva di cui all'art. 99 comma secondo n. 1 e comma quarto cod. pen. Considerato che i motivi di ricorso sono manifestamente infondati perché generici e non consentiti; che in particolare il primo motivo di ricorso, con il quale tra l'altro si deduce travisamento del fatto e non della prova, è già per la sua formulazione inammissibile, oltre che evidentemente tendente ad ottenere una rilettura nel merito non consentita in questa sede a fronte di una persuasiva e logica motivazione della Corte di appello con la quale il ricorrente non si confronta (Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217-01, Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, Barraglia, Rv. 275100-01, Sez. 4, 1219 del 14/09/2017, Colomberotto, Rv. 271702-01, Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, Ferri, Rv. 277758-01); che il secondo motivo di ricorso è del tutto reiterativo rispetto al motivo di appello, senza apportare alcun elemento di critica e confronto con la sentenza impugnata e come tale inammissibile (Sez. 6, n. 23014 del 29/04/2021, B., Rv. 281521-01;

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 13180/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutatour, Rv. 277710-01; Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Rv. 255568-01; Sez. 4, n.18826 del 09/02/2012, Pezzo, Rv. 253849-01; Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Rv. 236945-01); che il terzo motivo di ricorso, oltre che articolato in modo del tutto generico, non era stato proposto in appello con interruzione della catena devolutiva sul punto; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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accusa di truffa false indicazioni su attività commerciali concussione reato economico colpa del patrocinatore frode nelle giustificazioni del contratto di assicurazione
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LOVISON ELEONORA CATIA nato a RIVOLI il 25/02/1962 avverso la sentenza del 19/09/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARZIA MINUTILLO TURTUR;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO La Corte di appello di Milano, con sentenza emessa in data 19/09/2022, ha confermato la sentenza resa dal Tribunale di Monza in data 20/09/2021 nei confronti di LOVISON ELEONORA RATIA in ordine al reato di cui agli artt. 110, 640, comma primo e secondo n. 2 bis cod. pen., con la recidiva di cui all'art. 99 comma secondo n. 1 e comma quarto cod. pen. Considerato che i motivi di ricorso sono manifestamente infondati perché generici e non consentiti; che in particolare il primo motivo di ricorso, con il quale tra l'altro si deduce travisamento del fatto e non della prova, è già per la sua formulazione inammissibile, oltre che evidentemente tendente ad ottenere una rilettura nel merito non consentita in questa sede a fronte di una persuasiva e logica motivazione della Corte di appello con la quale il ricorrente non si confronta (Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217-01, Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, Barraglia, Rv. 275100-01, Sez. 4, 1219 del 14/09/2017, Colomberotto, Rv. 271702-01, Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, Ferri, Rv. 277758-01); che il secondo motivo di ricorso è del tutto reiterativo rispetto al motivo di appello, senza apportare alcun elemento di critica e confronto con la sentenza impugnata e come tale inammissibile (Sez. 6, n. 23014 del 29/04/2021, B., Rv. 281521-01;

Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutatour, Rv. 277710-01; Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Rv. 255568-01; Sez. 4, n.18826 del 09/02/2012, Pezzo, Rv. 253849-01; Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Rv. 236945-01); che il terzo motivo di ricorso, oltre che articolato in modo del tutto generico, non era stato proposto in appello con interruzione della catena devolutiva sul punto; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 21 febbraio 2023