Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to lack of new arguments and precluded re-evaluation of facts.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared Giovanni Lauria's appeal against the Palermo Court of Appeal's confirmation of his conviction inadmissible. Lauria argued for a different reading of the evidence and application of specific criminal code articles, but the court found these arguments merely repetitive of previously rejected points. Consequently, the court refused to re-evaluate the established facts or sentencing, upholding the lower court's decision on the merits.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 600 c.p.p.; Art. 601 c.p.p.: Appeals must present new arguments; mere repetition of rejected points or alternative readings of existing facts constitutes inadmissibility.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LAURIA GIOVANNI nato a PALERMO il 12/09/1971 avverso la sentenza del 17/03/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARZIA NIINUTILLO TURTUR;
RITENUTO IN FATTO
E CONSIDERATO IN DIIRITTO La Corte di appello di Palermo, con sentenza emessa in data 17/03/2022, ha confermato la sentenza resa dal Tribunale di Palermo in data 29/06/2021 nei confronti di GIOVANNI LAURIA, con cui l'imputato è stato condannato alla pena di giustizia in ordine al reato di cui agli artt. 633 e 639 bis cod. pen. Considerato che i motivi di ricorso, che contestano il vizio motivazionale e l'erronea applicazione dell'art. 633, 131-bis e 62-bis cod. pen., non sono consentiti, poiché tutti pedissequamente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con il supporto di corretti argomenti giuridici da parte del giudice di merito, con cui il ricorrente omette il confronto, limitandosi dunque a proporre una lettura alternativa del merito non consentita in questa sede (si veda, in particolare, pag. 2 della sentenza impugnata, con riguardo al compendio probatorio a suo carico e ben evidenziato dalla Corte territoriale, peraltro in linea con le argomentazioni del giudice di primo grado a cui i giudici del gravarne si sono riportati, ed ancora sulle ragioni della mancata applicazione dell'art. 131-bis cod. pen., ostandovi la mancanza di tenuità dell'offesa);
è difatti iiirral~ore preclusa la possibilità di una nuova valutazione delle risultanze acquisite da contrapporre a quella effettuata dal giudice di merito attraverso una diversa ed alternativa lettura, sia pure anch'essa logica, dei dati processuali o una diversa ricostruzione storica dei fatti o un diverso giudizio di rilevanza o comunque di attendibilità delle fonti di prova (Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217- 01, Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, Barraglia, Rv. 275100-01, Sez. 4, 1219 del 14/09/2017, Colomberotto, Rv. 271702-01, Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, Ferri, Rv. 277758-01,); considerato che, quanto al trattamento sanzionatorio,ricorre una completa ed adeguata considerazione delle caratteristiche dell'azione e della sua portata offensiva al fine di giungere alla concreta dosimetria della pena (veda, infine, pag. 4 non essendo stati ravvisati elementi positivamente apprezzabili ai fini della concessione delle invocate circostanze attenuanti generiche e tenuto conto della negativa personalità del ricorrente, gravato finanche da recidiva specifica);
TI)L rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 21 f