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Ordinanza — n. 13179/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to lack of new arguments and precluded re-evaluation of facts.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 13179/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared Giovanni Lauria's appeal against the Palermo Court of Appeal's confirmation of his conviction inadmissible. Lauria argued for a different reading of the evidence and application of specific criminal code articles, but the court found these arguments merely repetitive of previously rejected points. Consequently, the court refused to re-evaluate the established facts or sentencing, upholding the lower court's decision on the merits.

Regesto Legislator

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Art. 600 c.p.p.; Art. 601 c.p.p.: Appeals must present new arguments; mere repetition of rejected points or alternative readings of existing facts constitutes inadmissibility.

Parole chiave

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inadmissible appeal repetitive arguments precluded re-evaluation criminal conviction Cassation procedure accesso al fondo diritto d'abitazione restrizione di diritto pubblico della proprietà

Disposizioni normative citate

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Art. 600 c.p.p.
Art. 601 c.p.p.
Art. 633 cod. pen.
Considerato che i motivi di ricorso, che contestano il vizio motivazionale e l'erronea applicazione dell'art. 633, 131-bis e 62-bis cod.
Art. 639 bis cod. pen.
Art. 131-bis cod. pen.
2 della sentenza impugnata, con riguardo al compendio probatorio a suo carico e ben evidenziato dalla Corte territoriale, peraltro in linea con le argomentazioni del giudice di primo grado a cui i giudici del gravarne si sono riportati, ed ancora sulle ragioni della mancata applicazione dell'art. 131-bis cod.
Art. 62-bis cod. pen.
art. 131-bis cod. pen
2 della sentenza impugnata, con riguardo al compendio probatorio a suo carico e ben evidenziato dalla Corte territoriale, peraltro in linea con le argomentazioni del giudice di primo grado a cui i giudici del gravarne si sono riportati, ed ancora sulle ragioni della mancata applicazione dell'art. 131-bis cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri
Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, Barraglia
273217- 01, Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, Barraglia, Rv.
Sez. 4, n. 1219 del 14/09/2017, Colomberotto
Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, Ferri
271702-01, Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, Ferri, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LAURIA GIOVANNI nato a PALERMO il 12/09/1971 avverso la sentenza del 17/03/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARZIA NIINUTILLO TURTUR;

RITENUTO IN FATTO

E CONSIDERATO IN DIIRITTO La Corte di appello di Palermo, con sentenza emessa in data 17/03/2022, ha confermato la sentenza resa dal Tribunale di Palermo in data 29/06/2021 nei confronti di GIOVANNI LAURIA, con cui l'imputato è stato condannato alla pena di giustizia in ordine al reato di cui agli artt. 633 e 639 bis cod. pen. Considerato che i motivi di ricorso, che contestano il vizio motivazionale e l'erronea applicazione dell'art. 633, 131-bis e 62-bis cod. pen., non sono consentiti, poiché tutti pedissequamente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con il supporto di corretti argomenti giuridici da parte del giudice di merito, con cui il ricorrente omette il confronto, limitandosi dunque a proporre una lettura alternativa del merito non consentita in questa sede (si veda, in particolare, pag. 2 della sentenza impugnata, con riguardo al compendio probatorio a suo carico e ben evidenziato dalla Corte territoriale, peraltro in linea con le argomentazioni del giudice di primo grado a cui i giudici del gravarne si sono riportati, ed ancora sulle ragioni della mancata applicazione dell'art. 131-bis cod. pen., ostandovi la mancanza di tenuità dell'offesa);

è difatti iiirral~ore preclusa la possibilità di una nuova valutazione delle risultanze acquisite da contrapporre a quella effettuata dal giudice di merito attraverso una diversa ed alternativa lettura, sia pure anch'essa logica, dei dati processuali o una diversa ricostruzione storica dei fatti o un diverso giudizio di rilevanza o comunque di attendibilità delle fonti di prova (Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217- 01, Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, Barraglia, Rv. 275100-01, Sez. 4, 1219 del 14/09/2017, Colomberotto, Rv. 271702-01, Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, Ferri, Rv. 277758-01,); considerato che, quanto al trattamento sanzionatorio,ricorre una completa ed adeguata considerazione delle caratteristiche dell'azione e della sua portata offensiva al fine di giungere alla concreta dosimetria della pena (veda, infine, pag. 4 non essendo stati ravvisati elementi positivamente apprezzabili ai fini della concessione delle invocate circostanze attenuanti generiche e tenuto conto della negativa personalità del ricorrente, gravato finanche da recidiva specifica);

TI)L rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 21 f