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Ordinanza — n. 13177/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 13177/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 13177/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: WANNAKUKORALA INDIKA DIROSH nato il 05/06/1983 avverso la sentenza del 27/06/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARZIA MINUTILLO TURTUR; La Corte di appello di Milano ha confermato la sentenza di condanna del Tribunale di Milano del 28/01/2021 nei confronti del Wannakukorala per i delitti allo stesso ascritti in rubrica (art. 110, 628, comma primo e terzo, n. 1, cod. pen.,art. 110,61 n. 2, 582, 585 cod. pen.). Considerato che il primo motivo di ricorso non si confronta con la motivazione del giudice di appello che con la decisione assunta t quanto all'eccezione processuale ha fatto buon governo del principio già affermato da questa Corte, che qui si intende ribadire, secondo il quale nel procedimento di appello, nel vigore della disciplina emergenziale pandemica che prevede la trattazione in udienza camerale non partecipata, in mancanza di richiesta di discussione orale, l'adesione del difensore all'astensione dalle udienze proclamata dai competenti organismi di categoria non implica l'obbligo per il giudicante di rinviare il procedimento al fine di garantire il diritto di difesa (Sez.4, n. 42081 del 28/09/2021, Fiorentino, 282067- 01; atteso che il secondo motivo di ricorso con il quale si lamenta la mancata assunzione di prove decisive in sede di appello ai sensi dell'art. 603 cod. proc. pen. non si confronta affatto con l'ampia motivazione della Corte di appello sul punto, limitandosi sostanzialmente a reiterare, senza alcun confronto critico, l'istanza presentata con i motivi di appello (Sez.2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970-01); rilevato che, nello stesso senso, quanto al terzo motivo si deve ritenere una mancanza di confronto con la motivazione quanto alla considerazione della portata delle dichiarazioni della persona offesa, con ciò evidenziandosi l'aspecificità dei motivi proposti che si caratterizzano per la loro oggettiva reiterazione di argomentazioni pienamente disattese dalla Corte di appello con motivazione logica e persuasiva (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710-01;

Regesto Legislator

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art. 603 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 13177/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 110, 628, comma primo e terzo, n. 1, cod. pen.,art. 110,61 n. 2, 582, 585 cod. pen.). Considerato che il primo motivo di ricorso non si confronta con la motivazione del giudice di appello che con la decisione assunta t quanto all'eccezione processuale ha fatto buon governo del principio già affermato da questa Corte, che qui si intende ribadire, secondo il quale nel procedimento di appello, nel vigore della disciplina emergenziale pandemica che prevede la trattazione in udienza camerale non partecipata, in mancanza di richiesta di discussione orale, l'adesione del difensore all'astensione dalle udienze proclamata dai competenti organismi di categoria non implica l'obbligo per il giudicante di rinviare il procedimento al fine di garantire il diritto di difesa (Sez.4, n. 42081 del 28/09/2021, Fiorentino, 282067- 01; atteso che il secondo motivo di ricorso con il quale si lamenta la mancata assunzione di prove decisive in sede di appello ai sensi dell'art. 603 cod. proc. pen. non si confronta affatto con l'ampia motivazione della Corte di appello sul punto, limitandosi sostanzialmente a reiterare, senza alcun confronto critico, l'istanza presentata con i motivi di appello (Sez.2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970-01); rilevato che, nello stesso senso, quanto al terzo motivo si deve ritenere una mancanza di confronto con la motivazione quanto alla considerazione della portata delle dichiarazioni della persona offesa, con ciò evidenziandosi l'aspecificità dei motivi proposti che si caratterizzano per la loro oggettiva reiterazione di argomentazioni pienamente disattese dalla Corte di appello con motivazione logica e persuasiva (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710-01;

Parole chiave

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motivi di cassazione gravi motivi motivazione nel merito pluralità di motivazioni motivazione inadeguata delle censure costituzionali difetto di motivazione

Disposizioni normative citate

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art. 603 cod. proc. pen
42081 del 28/09/2021, Fiorentino, 282067- 01; atteso che il secondo motivo di ricorso con il quale si lamenta la mancata assunzione di prove decisive in sede di appello ai sensi dell'art. 603 cod. proc. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: WANNAKUKORALA INDIKA DIROSH nato il 05/06/1983 avverso la sentenza del 27/06/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARZIA MINUTILLO TURTUR;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

La Corte di appello di Milano ha confermato la sentenza di condanna del Tribunale di Milano del 28/01/2021 nei confronti del Wannakukorala per i delitti allo stesso ascritti in rubrica (art. 110, 628, comma primo e terzo, n. 1, cod. pen.,art. 110,61 n. 2, 582, 585 cod. pen.). Considerato che il primo motivo di ricorso non si confronta con la motivazione del giudice di appello che con la decisione assunta t quanto all'eccezione processuale ha fatto buon governo del principio già affermato da questa Corte, che qui si intende ribadire, secondo il quale nel procedimento di appello, nel vigore della disciplina emergenziale pandemica che prevede la trattazione in udienza camerale non partecipata, in mancanza di richiesta di discussione orale, l'adesione del difensore all'astensione dalle udienze proclamata dai competenti organismi di categoria non implica l'obbligo per il giudicante di rinviare il procedimento al fine di garantire il diritto di difesa (Sez.4, n. 42081 del 28/09/2021, Fiorentino, 282067- 01; atteso che il secondo motivo di ricorso con il quale si lamenta la mancata assunzione di prove decisive in sede di appello ai sensi dell'art. 603 cod. proc. pen. non si confronta affatto con l'ampia motivazione della Corte di appello sul punto, limitandosi sostanzialmente a reiterare, senza alcun confronto critico, l'istanza presentata con i motivi di appello (Sez.2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970-01); rilevato che, nello stesso senso, quanto al terzo motivo si deve ritenere una mancanza di confronto con la motivazione quanto alla considerazione della portata delle dichiarazioni della persona offesa, con ciò evidenziandosi l'aspecificità dei motivi proposti che si caratterizzano per la loro oggettiva reiterazione di argomentazioni pienamente disattese dalla Corte di appello con motivazione logica e persuasiva (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710-01;

Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014, Lavorato, Rv. 259425-01; Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Sammarco, Rv. 255568-01); rilevato che il motivo predetto di fatto si manifesta teso a proporre una propria lettura alternativa del merito non consentita in questa sede (Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217-01, Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, Barraglia, Rv. 275100-01, Sez. 4, 1219 del 14/09/2017, Colomberotto, Rv. 271702-01, Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, Ferri, Rv. 277758-01,); considerato infine che il quarto motivo di ricorso non si confronta con le condivisibili, logiche e persuasive argomentazioni in diritto rese dalla Corte di appello quanto al tema della dosimetria della pena con particolare riferimento alla circostanza attenuante invocata, in relazione alla quale ricorre una motivazione puntuale anche quanto ad ambito di offensività della stessa, con la quale il tq, ricorrente non si confronta affatto e che per la gravità delle condotte descritte non avrebbe potuto portare ad un giudizio di prevalenza come logicamente evidenziato dalla Corte di appello, così come appare compiutamente valutata la tematica relativa alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e della attenuante di cui all'art. 62, n. 4, cod. pen. con la quale il ricorrente non si confronta (pag.4); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così decis