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Ordinanza — n. 13176/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 13176/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 13176/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DIOP IBRAHIMA NDOYE nato il 18/09/1980 avverso la sentenza del 14/01/2022 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELE CERSOSIMO; La Corte di appello di Lecce, con sentenza del 14 gennaio 2022, in riforma della sentenza del Tribunale di Lecce, pronunciata il 16 aprile 2018, che aveva condannato Diop Ibrahima Ndoye alla pena ritenuta di giustizia per il reato di cui agli artt. 648, secondo comma e 474 cod. pen., ha dichiarato di non doversi procedere in relazione al reato di cui all'art. 474 cod. pen. per essere lo stesso estinto per prescrizione ed ha eliminato il relativo aumento di pena a titolo di continuazione, confermando nel resto la sentenza impugnata. Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale si censura il vizio della motivazione in relazione alla mancata applicazione della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, è aspecifico.

Regesto Legislator

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art. 474 cod. pen, art. 131-bis cod. pen; Ordinanza — n. 13176/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 648, secondo comma e 474 cod. pen., ha dichiarato di non doversi procedere in relazione al reato di cui all'art. 474 cod. pen. per essere lo stesso estinto per prescrizione ed ha eliminato il relativo aumento di pena a titolo di continuazione, confermando nel resto la sentenza impugnata. Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale si censura il vizio della motivazione in relazione alla mancata applicazione della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, è aspecifico.

Parole chiave

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individualizzazione della commisurazione penale recidiva nell'infrazione aggravamento della pena risarcimento alle vittime di reati precedenti penali rilevanti revisione della sentenza penale

Disposizioni normative citate

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art. 474 cod. pen
pen., ha dichiarato di non doversi procedere in relazione al reato di cui all'art. 474 cod. pen.
art. 131-bis cod. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DIOP IBRAHIMA NDOYE nato il 18/09/1980 avverso la sentenza del 14/01/2022 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELE CERSOSIMO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

La Corte di appello di Lecce, con sentenza del 14 gennaio 2022, in riforma della sentenza del Tribunale di Lecce, pronunciata il 16 aprile 2018, che aveva condannato Diop Ibrahima Ndoye alla pena ritenuta di giustizia per il reato di cui agli artt. 648, secondo comma e 474 cod. pen., ha dichiarato di non doversi procedere in relazione al reato di cui all'art. 474 cod. pen. per essere lo stesso estinto per prescrizione ed ha eliminato il relativo aumento di pena a titolo di continuazione, confermando nel resto la sentenza impugnata. Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale si censura il vizio della motivazione in relazione alla mancata applicazione della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, è aspecifico.

La Corte territoriale, disattendendo analoga richiesta avanzata in appello, ha evidenziato, con motivazione esente da illogicità manifeste, che l'imputato ha già riportato due condanne irrevocabili per reati della stessa indole, circostanza ostativa all'applicazione dell'invocata causa di non punibilità in considerazione del disposto del terzo comma dell'art. 131-bis cod. pen.; il ricorrente ha omesso di confrontarsi con tale argomentazione con conseguente aspecificità del ricorso; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 21 febbraio 2023 Il Con 91 e(re Estens re Il Pre