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Ordinanza — n. 13169/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 13169/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 13169/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RODIO GIUSEPPE nato a CROTONE il 23/03/1980 avverso la sentenza del 21/03/2022 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELE CERSOSIMO; La Corte di appello di Catanzaro, con sentenza del 21 marzo 2022, in riforma della sentenza del Tribunale di Crotone, pronunciata il 3 giugno 2019, che aveva condannato Rodio Giuseppe alla pena ritenuta di giustizia per i reati di cui agli artt. 62 n. 2, 110, 112, primo comma n. 4 e terzo comma, 635, secondo comma n. 1, cod. pen. (capo a), agli artt. 62 n. 2, 110, 112, primo comma n. 4 e terzo comma, cod. pen. e 175 d.lgs. n. 42/2004 (capo b) e agli artt. 62 n. 2, 110, 112, primo comma n. 4 e terzo comma, cod. pen. e 176 d.lgs. n. 42/2004 (capo c), ha dichiarato di non doversi procedere in relazione al reato di cui al capo b) della rubrica perché estinto per intervenuta prescrizione e, per l'effetto, ha ridotto la pena a lui inflitta in relazione ai residui reati di cui ai capi a) e c), confermando nel resto la sentenza impugnata.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 13169/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 62 n. 2, 110, 112, primo comma n. 4 e terzo comma, 635, secondo comma n. 1, cod. pen. (capo a), agli artt. 62 n. 2, 110, 112, primo comma n. 4 e terzo comma, cod. pen. e 175 d.lgs. n. 42/2004 (capo b) e agli artt. 62 n. 2, 110, 112, primo comma n. 4 e terzo comma, cod. pen. e 176 d.lgs. n. 42/2004 (capo c), ha dichiarato di non doversi procedere in relazione al reato di cui al capo b) della rubrica perché estinto per intervenuta prescrizione e, per l'effetto, ha ridotto la pena a lui inflitta in relazione ai residui reati di cui ai capi a) e c), confermando nel resto la sentenza impugnata.

Parole chiave

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circostanze attenuanti motivi di cassazione motivazione inadeguata delle censure costituzionali impugnabilità della decisione di rinvio riesame dell'asilo censure procedurali
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RODIO GIUSEPPE nato a CROTONE il 23/03/1980 avverso la sentenza del 21/03/2022 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELE CERSOSIMO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

La Corte di appello di Catanzaro, con sentenza del 21 marzo 2022, in riforma della sentenza del Tribunale di Crotone, pronunciata il 3 giugno 2019, che aveva condannato Rodio Giuseppe alla pena ritenuta di giustizia per i reati di cui agli artt. 62 n. 2, 110, 112, primo comma n. 4 e terzo comma, 635, secondo comma n. 1, cod. pen. (capo a), agli artt. 62 n. 2, 110, 112, primo comma n. 4 e terzo comma, cod. pen. e 175 d.lgs. n. 42/2004 (capo b) e agli artt. 62 n. 2, 110, 112, primo comma n. 4 e terzo comma, cod. pen. e 176 d.lgs. n. 42/2004 (capo c), ha dichiarato di non doversi procedere in relazione al reato di cui al capo b) della rubrica perché estinto per intervenuta prescrizione e, per l'effetto, ha ridotto la pena a lui inflitta in relazione ai residui reati di cui ai capi a) e c), confermando nel resto la sentenza impugnata.

Ritenuto che l'unico motivo di ricorso è aspecifico, non risultando esplicitamente enunciati e argomentati rilievi critici rispetto alle ragioni poste a fondamento del mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. I giudici di appello hanno correttamente valorizzato, ai fini del diniego, la mancanza di elementi favorevoli alla mitigazione della pena (vedi pag. 1 della sentenza impugnata). Deve esser, in proposito, ribadito il principio affermato da questa Corte secondo cui nel motivare il diniego del beneficio richiesto, è sufficiente un congruo riferimento all'assenza di elementi di segno positivo, come è avvenuto nella specie (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 - 02 e Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, De Crescenzo, Rv. 281590); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 21 febbraio 2023 Il Cóns