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Ordinanza — n. 13166/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 13166/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 13166/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CALCO !ABRUZZO SEBASTIANO nato a TORTORICI il 15/06/1970 avverso la sentenza del 20/06/2022 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARZIA MINUTILLO TURTUR; La Corte di appello di Messina ha parzialmente riformato la sentenza del Tribunale di Patti del 05/05/2021, escludendo l'aggravante di cui all'art. 628, comma secondo, n. 3-bis cod. pen. e rideterminando la pena con conferma nel resto della condanna nei confronti del Calcò Labruzzo per il delitto allo stesso ascritto al capo a) della rubrica. Considerato che i primi due motivi di ricorso proposti cori i quali si lamenta vizio della motivazione perché mancante in relazione al primo e al terzo motivo di appello, non si confrontano all'evidenza con l'ampia motivazione resa sul punto dalla Corte di appello, con argomentazioni esplicite, persuasive e coerenti con gli elementi acquisiti in giudizio, con motivazione specifica e puntuale, logicamente articolata sia quanto al tema dell'avere il ricorrente pronunciato frasi gravemente minacciose (pag. 5 della motivazione che ricostruisce l'evoluzione delle dichiarazioni rese, con conferma da parte di altri testimoni sentiti in giudizio), che quanto alla portata delle dichiarazioni della persona offesa; ritenuta conseguentemente l'aspecificità dei motivi proposti che si caratterizzano per la loro oggettiva reiterazione di argomentazioni pienamente disattese dalla Corte di appello con motivazione logica e persuasiva (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710-01;

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 13166/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 628, comma secondo, n. 3-bis cod. pen. e rideterminando la pena con conferma nel resto della condanna nei confronti del Calcò Labruzzo per il delitto allo stesso ascritto al capo a) della rubrica. Considerato che i primi due motivi di ricorso proposti cori i quali si lamenta vizio della motivazione perché mancante in relazione al primo e al terzo motivo di appello, non si confrontano all'evidenza con l'ampia motivazione resa sul punto dalla Corte di appello, con argomentazioni esplicite, persuasive e coerenti con gli elementi acquisiti in giudizio, con motivazione specifica e puntuale, logicamente articolata sia quanto al tema dell'avere il ricorrente pronunciato frasi gravemente minacciose (pag. 5 della motivazione che ricostruisce l'evoluzione delle dichiarazioni rese, con conferma da parte di altri testimoni sentiti in giudizio), che quanto alla portata delle dichiarazioni della persona offesa; ritenuta conseguentemente l'aspecificità dei motivi proposti che si caratterizzano per la loro oggettiva reiterazione di argomentazioni pienamente disattese dalla Corte di appello con motivazione logica e persuasiva (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710-01;

Parole chiave

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motivi di cassazione attenuazione della pena desistenza dall'azione impugnabilità della decisione di rinvio ritiro della querela penale sostituzione dei motivi
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CALCO !ABRUZZO SEBASTIANO nato a TORTORICI il 15/06/1970 avverso la sentenza del 20/06/2022 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARZIA MINUTILLO TURTUR;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

La Corte di appello di Messina ha parzialmente riformato la sentenza del Tribunale di Patti del 05/05/2021, escludendo l'aggravante di cui all'art. 628, comma secondo, n. 3-bis cod. pen. e rideterminando la pena con conferma nel resto della condanna nei confronti del Calcò Labruzzo per il delitto allo stesso ascritto al capo a) della rubrica. Considerato che i primi due motivi di ricorso proposti cori i quali si lamenta vizio della motivazione perché mancante in relazione al primo e al terzo motivo di appello, non si confrontano all'evidenza con l'ampia motivazione resa sul punto dalla Corte di appello, con argomentazioni esplicite, persuasive e coerenti con gli elementi acquisiti in giudizio, con motivazione specifica e puntuale, logicamente articolata sia quanto al tema dell'avere il ricorrente pronunciato frasi gravemente minacciose (pag. 5 della motivazione che ricostruisce l'evoluzione delle dichiarazioni rese, con conferma da parte di altri testimoni sentiti in giudizio), che quanto alla portata delle dichiarazioni della persona offesa; ritenuta conseguentemente l'aspecificità dei motivi proposti che si caratterizzano per la loro oggettiva reiterazione di argomentazioni pienamente disattese dalla Corte di appello con motivazione logica e persuasiva (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710-01;

Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014, Lavorato, Rv. 259425-01; Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Sammarco, Rv. 255568-01); rilevato che i motivi predetti di fatto si manifestano tesi a proporre una propria lettura alternativa del merito non consentita in questa sede (Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217-01, Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, Barraglia, Rv. 275100-01, Sez. 4, 1219 del 14/09/2017, Colomberotto, Rv. 271702-01, Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, Ferri, Rv. 277758-01,); atteso che il terzo e quarto motivo di ricorso non si confrontano con le condivisibili, logiche e persuasive argomentazioni in diritto rese dalla Corte di appello quanto al tema della desistenza e alla dosimetria della pena con particolare riferimento alla circostanza attenuante invocata, in relazione alla quale ricorre una motivazione puntuale anche quanto ad ambito di offensività della stessa, con la quale il ricorrente non si confronta affatto; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Jit Così deciso il 21 febbra