Italian Court dismisses appeal claiming alternative reading of facts and violation of minor defense law.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Anna Maria Indovino inadmissible, ordering her to pay court costs and a fine. The appellant argued for an alternative reading of the facts and a violation of Article 61(5) of the Penal Code regarding minor defense. The court rejected these claims, affirming that the lower courts' logical reconstruction of the violent conduct against an elderly victim was legally sound and did not require a different factual interpretation.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 61 n. 5 cod. pen.; Art. 110, 628 cod. pen.: The court rejects appeals seeking an alternative reading of the merits when the lower courts have already provided a logical and persuasive reconstruction of the facts, particularly regarding aggravating circumstances like minor defense in cases of violence against the elderly.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: INDOVINO ANNA MARIA nato a MISTRETTA il 27/05/1972 avverso la sentenza del 12/04/2021 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARZIA MINUTILLO TURTUR;
RITENUTO IN FATTO
E IN DIRITTO La Corte di appello di Messina, con sentenza emessa in data 12/04/2021, ha confermato la sentenza resa dal Tribunale di Patti in data 22/01/2020 nei confronti di INDOVINO ANNA MARIA in ordine al reato di cui agli artt. 110, 628 commi primo e terzo n. 1 e 3 bis), 61 n.
5) cod. pen. Considerato che i motivi di ricorso, che contestano 1 l'uno / il vizio motivazionale in punto di ritenuta affermazione di responsabilità penale della prevenuta e in ordine alla valutazione delle prove a suo carico e l'altro, la violazione di legge in relazione all'art. 61 n. 5 cod. pen., tendono ad ottenere una lettura alternativa del merito non consentita in questa sede (Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217-01, Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, Barraglia, Rv. 275100-01, Sez. 4, 1219 del 14/09/2017, Colomberotto, Rv. 271702-01, Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, Ferri, Rv. 277758-01), anche considerata la logica e persuasiva ricostruzione della condotta imputata, delle caratteristiche della condotta e della condizione di minorata difesa della persona offesa (pag. 3 e seg.), attesa l'età della stessa e le modalità decisamente violente dell'azione che la ponevano nell'oggettiva impossibilità di reagire, come già affermato da questa Corte con principio che qui si intende ribadire, per cui la commissione di reato in danno di persona ottuagenaria è idonea ad integrare, anche in difetto di ulteriori circostanze di tempo, di luogo o di persona, la circostanza aggravante della minorata difesa quando venga accertato, come nel caso in esame, che la pubblica o privata difesa siano rimaste in concreto ostacolate e che non ricorrano altre circostanze, di diversa natura di segno contrario (Sez. 5, n. 4273 del 10/12/2021, Leva, Rg. 282741-01); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali ed della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 21 Febbraio 2023