Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 13161/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 13161/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 13161/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AMANTE FRANCESCO nato a MESSINA il 17/07/1976 avverso la sentenza del 09/04/2021 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARZIA MINUTILLO TURTUR; E IN DIRITTO La Corte di appello di Messina, con sentenza emessa in data 09/04/2021, in parziale riforma della sentenza resa dal Tribunale di Messina in data 02/10/2019, ha rideterminato la pena nei confronti di AMANTE FRANCESCO, esclusa la recidiva contestata, nella misura di anni uno e mesi quattro di reclusione ed euro 200,00 di multa in relazione al reato di cui all'art. 648 cod. pen. Considerato che i motivi di ricorso, che contestano l'erronea applicazione degli artt. 192 cod. proc. pen., 648 e 712 cod. pen., si caratterizzano per aspecificità e genericità, oltre che per essere meramente reiterativi di censure già adeguatamente vagliate e disattese dalla Corte di appello che ha escluso, con motivazione priva di illogicità e coerente con le risultanze istruttorie, le criticità ricostruttive evidenziate con l'atto di appello (Sez. 6, n. 23014 del 29/04/2021, B., Rv. 281521 - 01;

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 648 cod. pen, artt. 192 cod. proc. pen, art. 712 cod. pen; Ordinanza — n. 13161/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 648 cod. pen. Considerato che i motivi di ricorso, che contestano l'erronea applicazione degli artt. 192 cod. proc. pen., 648 e 712 cod. pen., si caratterizzano per aspecificità e genericità, oltre che per essere meramente reiterativi di censure già adeguatamente vagliate e disattese dalla Corte di appello che ha escluso, con motivazione priva di illogicità e coerente con le risultanze istruttorie, le criticità ricostruttive evidenziate con l'atto di appello (Sez. 6, n. 23014 del 29/04/2021, B., Rv. 281521 - 01;

Parole chiave

Generato dall'IA
ricettazione aste elettroniche prove acquisite illegalmente commercio elettronico ricorso per inadempienza difesa contro le pratiche commerciali illecite

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 648 cod. pen
artt. 192 cod. proc. pen
Considerato che i motivi di ricorso, che contestano l'erronea applicazione degli artt. 192 cod. proc. pen., 648 e 712 cod.
art. 712 cod. pen
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AMANTE FRANCESCO nato a MESSINA il 17/07/1976 avverso la sentenza del 09/04/2021 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARZIA MINUTILLO TURTUR;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO La Corte di appello di Messina, con sentenza emessa in data 09/04/2021, in parziale riforma della sentenza resa dal Tribunale di Messina in data 02/10/2019, ha rideterminato la pena nei confronti di AMANTE FRANCESCO, esclusa la recidiva contestata, nella misura di anni uno e mesi quattro di reclusione ed euro 200,00 di multa in relazione al reato di cui all'art. 648 cod. pen. Considerato che i motivi di ricorso, che contestano l'erronea applicazione degli artt. 192 cod. proc. pen., 648 e 712 cod. pen., si caratterizzano per aspecificità e genericità, oltre che per essere meramente reiterativi di censure già adeguatamente vagliate e disattese dalla Corte di appello che ha escluso, con motivazione priva di illogicità e coerente con le risultanze istruttorie, le criticità ricostruttive evidenziate con l'atto di appello (Sez. 6, n. 23014 del 29/04/2021, B., Rv. 281521 - 01;

Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710 - 01); tenuto conto, peraltro, che le aspecifiche e reiterate doglianze difensive non si confrontano criticamente con le argomentazioni, esenti da vizi logici e giuridici, della Corte territoriale, la quale - in linea con il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità in materia di ricettazione (cfr. Sez. 2, n. 20193 del 19/04/2017, Kebe, Rv. 270120-01)- ha fondato la responsabilità dell'imputato in considerazione del fatto che lo stesso non sia riuscito a fornire una giustificazione plausibile in ordine alla legittima detenzione delle parti di un motociclo di provenienza furtiva rinvenuto nella sua disponibilità e tale provata consapevolezza ha consentito di escludere in radice la riqualificazione dei fatti ex art. 712 cod. pen. (si veda, in proposito, pag. 4 della sentenza impugnata); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 21 febbraio 2023