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Ordinanza — n. 13158/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 13158/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 13158/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DE MATTEO UGO nato a MESSINA il 26/11/1957 avverso la sentenza del 27/09/2021 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELE CERSOSIMO; La Corte di appello di Messina, con sentenza del 27 settembre 2021, ha confermato la sentenza del Tribunale di Messina, pronunciata il 28 ottobre 2020, che aveva condannato De Matteo Ugo alla pena ritenuta di giustizia per il reato di truffa aggravata ai danni dello Stato. Ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale si censura la violazione dell'art. 85 cod. pen. per avere considerato l'imputato capace di intendere e di volere è aspecifico e non consentito dalla legge in quanto fondato sulla prospettazione di una ricostruzione alternativa dei fatti oggetto di giudizio ed una rivalutazione delle fonti probatorie priva della necessaria individuazione di specifici travisamenti, non perseguibili nel giudizio di legittimità (Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747;

Regesto Legislator

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art. 85 cod. pen; Ordinanza — n. 13158/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale si censura la violazione dell'art. 85 cod. pen. per avere considerato l'imputato capace di intendere e di volere è aspecifico e non consentito dalla legge in quanto fondato sulla prospettazione di una ricostruzione alternativa dei fatti oggetto di giudizio ed una rivalutazione delle fonti probatorie priva della necessaria individuazione di specifici travisamenti, non perseguibili nel giudizio di legittimità (Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747;

Parole chiave

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censura dell'apprezzamento delle prove perizia psichiatrica insufficiente valutazione dell'idoneità medica prove psichiatriche carenza di credibilità oggettiva prova facilitata

Disposizioni normative citate

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art. 85 cod. pen
Ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale si censura la violazione dell'art. 85 cod. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DE MATTEO UGO nato a MESSINA il 26/11/1957 avverso la sentenza del 27/09/2021 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELE CERSOSIMO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

La Corte di appello di Messina, con sentenza del 27 settembre 2021, ha confermato la sentenza del Tribunale di Messina, pronunciata il 28 ottobre 2020, che aveva condannato De Matteo Ugo alla pena ritenuta di giustizia per il reato di truffa aggravata ai danni dello Stato. Ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale si censura la violazione dell'art. 85 cod. pen. per avere considerato l'imputato capace di intendere e di volere è aspecifico e non consentito dalla legge in quanto fondato sulla prospettazione di una ricostruzione alternativa dei fatti oggetto di giudizio ed una rivalutazione delle fonti probatorie priva della necessaria individuazione di specifici travisamenti, non perseguibili nel giudizio di legittimità (Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747;

Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601; Sez. 5, n. 51604 del 19/09/2017, D'Ippedico, Rv. 271623); considerato che i giudici di appello, con motivazione coerente con le risultanze istruttorie ed ineccepibile in punto di logica (pagg. da 6 a 9 della sentenza impugnata), hanno evidenziato come la capacità di intendere e di volere dell'imputato è stata desunta, non solo dalle valutazioni scientifiche della dott.ssa Leporino e del dott. Sozzi, ma anche dal contenuto delle intercettazioni e delle dichiarazioni rese dai testimoni escussi dalla polizia giudiziaria che, senza rendere necessari ulteriori accertamenti tecnici, dimostravano la capacità del prevenuto di determinarsi autonomamente; considerato che il secondo motivo di ricorso, con cui si lamenta il vizio della motivazione in ordine alla valutazione della prova della capacità di intendere e volere dell'imputato, è anche esso aspecifico in quanto non si confronta con le argomentazioni logiche dei giudici di appello e con la puntuale disamina dei dati probatori descritta nella sentenza impugnata (in particolare a pag. 9 sono state indicate le fonti di prova che hanno dimostrato che l'imputato, possessore di patente di guida, acquistava personalmente diversi mezzi di locomozione e gestiva un'attività commerciale); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 21 febbraio 2023 Il Consigf Este