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Ordinanza — n. 13157/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 13157/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 13157/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MICELI FRANCESCO nato a TUSA il 22/03/1956 avverso la sentenza del 04/07/2022 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARZIA MINUTILLO TURTUR; E IN DIRITTO La Corte di appello di Messina ha confermato la sentenza del Tribunale di Patti del 09/11/2019, appellata dal Miceli, con la quale lo stesso veniva condannato alla pena di giustizia per il reato ascritto ex artt. 81 e 629 cod. pen. Considerato che l'unico articolato motivo di ricorso con il quale si lamenta violazione di legge in relazione agli artt. 192, 530, 129 cod. proc. pen. e artt. 629, 157 e 158 cod. pen. si caratterizza: - da una parte,per la mera reiterazione degli argomenti difensivi proposti con l'atto di appello al fine di introdurre una non consentita lettura alternativa del merito, con particolare riferimento all'attendibilità della persona offesa, senza confrontarsi con l'ampia, logica e persuasiva motivazione della Corte di appello; - dall'altra, per la mancata considerazione del corretto computo del termine di prescrizione effettuato dalla Corte di appello, allegando argomenti del tutto generici sul punto, quale una non meglio precisata diversa decorrenza del termine senza individuazione di elementi significativi in tal senso, così manifestandosi la aspecificità del motivo sul punto (anche considerata la ricorrenza di 560 giorni di sospensione del decorso del termine di prescrizione, come emerge dagli atti : consultabilei in considerazione del vizio dedotto, con conseguente intervenuta prescrizione in data 15/07/2022 e dunque in epoca successiva alla decisione di appellc); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 13157/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 81 e 629 cod. pen. Considerato che l'unico articolato motivo di ricorso con il quale si lamenta violazione di legge in relazione agli artt. 192, 530, 129 cod. proc. pen. e artt. 629, 157 e 158 cod. pen. si caratterizza: - da una parte,per la mera reiterazione degli argomenti difensivi proposti con l'atto di appello al fine di introdurre una non consentita lettura alternativa del merito, con particolare riferimento all'attendibilità della persona offesa, senza confrontarsi con l'ampia, logica e persuasiva motivazione della Corte di appello; - dall'altra, per la mancata considerazione del corretto computo del termine di prescrizione effettuato dalla Corte di appello, allegando argomenti del tutto generici sul punto, quale una non meglio precisata diversa decorrenza del termine senza individuazione di elementi significativi in tal senso, così manifestandosi la aspecificità del motivo sul punto (anche considerata la ricorrenza di 560 giorni di sospensione del decorso del termine di prescrizione, come emerge dagli atti : consultabilei in considerazione del vizio dedotto, con conseguente intervenuta prescrizione in data 15/07/2022 e dunque in epoca successiva alla decisione di appellc); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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estorsione istigazione azione legale a scopo intimidatorio reato di coazione reati contro il patrimonio misure d'esecuzione forzata
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MICELI FRANCESCO nato a TUSA il 22/03/1956 avverso la sentenza del 04/07/2022 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARZIA MINUTILLO TURTUR;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO La Corte di appello di Messina ha confermato la sentenza del Tribunale di Patti del 09/11/2019, appellata dal Miceli, con la quale lo stesso veniva condannato alla pena di giustizia per il reato ascritto ex artt. 81 e 629 cod. pen. Considerato che l'unico articolato motivo di ricorso con il quale si lamenta violazione di legge in relazione agli artt. 192, 530, 129 cod. proc. pen. e artt. 629, 157 e 158 cod. pen. si caratterizza: - da una parte,per la mera reiterazione degli argomenti difensivi proposti con l'atto di appello al fine di introdurre una non consentita lettura alternativa del merito, con particolare riferimento all'attendibilità della persona offesa, senza confrontarsi con l'ampia, logica e persuasiva motivazione della Corte di appello; - dall'altra, per la mancata considerazione del corretto computo del termine di prescrizione effettuato dalla Corte di appello, allegando argomenti del tutto generici sul punto, quale una non meglio precisata diversa decorrenza del termine senza individuazione di elementi significativi in tal senso, così manifestandosi la aspecificità del motivo sul punto (anche considerata la ricorrenza di 560 giorni di sospensione del decorso del termine di prescrizione, come emerge dagli atti : consultabilei in considerazione del vizio dedotto, con conseguente intervenuta prescrizione in data 15/07/2022 e dunque in epoca successiva alla decisione di appellc); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 21/02/2023 Il C