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Ordinanza — n. 13156/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 13156/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 13156/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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cod. pen. Considerato che i motivi di ricorso, con i quali è stata dedotta violazione di legge in relazione agli artt. 624 bis e 628 cod. pen., nonché il vizio della motivazione quanto al diniego di concessione delle circostanze attenuanti generiche in regime di prevalenza sulle contestate aggravanti, non sono consentiti poiché meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con il supporto di corretti argomenti giuridici da parte del giudice di merito, con cui il ricorrente omette il confronto nel tentativo di introdurre una lettura alternativa del merito non consentita in questa sede (Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217-01, Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, Barraglia, Rv. 275100-01, Sez. 4, 1219 del 14/09/2017, Colomberotto, Rv. 271702-01, Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, Ferri, Rv. 277758-01); atteso lo specifico richiamo al compendio probatorio9`earico del ricorrente, considerato in senso del tutto conforme alle valutazioni del giudice di primo oNt grado (con particolare riferimento attendibili dichiarazioni rese dalla persona offesa e al tipo di violenza esercitato sulla stessa al fine di qualificare il fatto contestato ai sensi dell'art. 628 cod. pen. e non 624-bis cod. pen.), oltre che l'analitica considerazione della dosimetria della pena inflitta, del tutto priva di irragionevolezza, ispirata ad una decisa considerazione di favore nei confronti del ricorrente, nonostante la chiara gravità del fatto (pag. 4); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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art. 628 cod. pen; Ordinanza — n. 13156/2023 — snpen · Corte di Cassazione: E IN DIRITTO La Corte di appello di Bologna, con sentenza emessa in data 09/11/2021, ha confermato la sentenza resa dal GUP del Tribunale di Forlì ad esito di giudizio abbreviato in data 21/06/2019 nei confronti di HARKANE MOUNIR, con cui l'imputato è stato condannato alla pena di giustizia in ordine ai delitti di cui agli artt. 110 e 628, comma primo e secondo, n.

Parole chiave

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partecipazione al reato testimonianza della vittima reato flagrante rapina qualificata atti impugnabili identificazione credibile

Disposizioni normative citate

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art. 628 cod. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: HARKANE MOUNIR nato il 12/06/1999 avverso la sentenza del 09/11/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARZIA MINUTILLO TURTUR;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO La Corte di appello di Bologna, con sentenza emessa in data 09/11/2021, ha confermato la sentenza resa dal GUP del Tribunale di Forlì ad esito di giudizio abbreviato in data 21/06/2019 nei confronti di HARKANE MOUNIR, con cui l'imputato è stato condannato alla pena di giustizia in ordine ai delitti di cui agli artt. 110 e 628, comma primo e secondo, n.

1) cod. pen. Considerato che i motivi di ricorso, con i quali è stata dedotta violazione di legge in relazione agli artt. 624 bis e 628 cod. pen., nonché il vizio della motivazione quanto al diniego di concessione delle circostanze attenuanti generiche in regime di prevalenza sulle contestate aggravanti, non sono consentiti poiché meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con il supporto di corretti argomenti giuridici da parte del giudice di merito, con cui il ricorrente omette il confronto nel tentativo di introdurre una lettura alternativa del merito non consentita in questa sede (Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217-01, Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, Barraglia, Rv. 275100-01, Sez. 4, 1219 del 14/09/2017, Colomberotto, Rv. 271702-01, Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, Ferri, Rv. 277758-01); atteso lo specifico richiamo al compendio probatorio9`earico del ricorrente, considerato in senso del tutto conforme alle valutazioni del giudice di primo oNt grado (con particolare riferimento attendibili dichiarazioni rese dalla persona offesa e al tipo di violenza esercitato sulla stessa al fine di qualificare il fatto contestato ai sensi dell'art. 628 cod. pen. e non 624-bis cod. pen.), oltre che l'analitica considerazione della dosimetria della pena inflitta, del tutto priva di irragionevolezza, ispirata ad una decisa considerazione di favore nei confronti del ricorrente, nonostante la chiara gravità del fatto (pag. 4); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 21 febbraio 20