Ordinanza — n. 13153/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI COSTANZO VINCENZO nato a NAPOLI il 26/07/1968 avverso la sentenza del 05/04/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARZIA MINUTILLO TURTUR; E IN DIRITTO La Corte di appello di Napoli, con sentenza emessa in data 05/04/2022, ha confermato la sentenza resa dal GIP del Tribunale di Noia in data 26/03/2019 nei confronti di VINCENZO DI COSTANZO in relazione al reato di cui agli artt. 110, 624, 625 nr. 2 e 7 cod. pen. Considerato che l'unico motivo di ricorso, che contesta l'erronea applicazione degli artt. 62 bis, 132 e 133 cod. pen. è stato proposto dal ricorrente personalmente, in assenza del necessario patrocinio del difensore abilitato al patrocinio dinnanzi alle giurisdizioni superiori, con conseguente inammissibilità del ricorso predetto (Sez. U., n.8914 del 21/12/2017, Aiello, Rv. 272010-01,Sez. 6, n. 54681 del 03/12/2018, Zahir, Rv. 274636-01, Sez. 5, n. 18315 del 25/03/2019, Manfreda, Rv. 276039-01, Sez.6, n. 18010 del 09/04/2018, Papale, Rv. 272885-01, Sez.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 13153/2023 — snpen · Corte di Cassazione: N. 36161 del 16/03/2018, S., Rv.273765-01, Sez.4, n. 31662 del 04/04/2018, P., Rv. 273177-01); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Parole chiave
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI COSTANZO VINCENZO nato a NAPOLI il 26/07/1968 avverso la sentenza del 05/04/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARZIA MINUTILLO TURTUR;
RITENUTO IN FATTO
E IN DIRITTO La Corte di appello di Napoli, con sentenza emessa in data 05/04/2022, ha confermato la sentenza resa dal GIP del Tribunale di Noia in data 26/03/2019 nei confronti di VINCENZO DI COSTANZO in relazione al reato di cui agli artt. 110, 624, 625 nr. 2 e 7 cod. pen. Considerato che l'unico motivo di ricorso, che contesta l'erronea applicazione degli artt. 62 bis, 132 e 133 cod. pen. è stato proposto dal ricorrente personalmente, in assenza del necessario patrocinio del difensore abilitato al patrocinio dinnanzi alle giurisdizioni superiori, con conseguente inammissibilità del ricorso predetto (Sez. U., n.8914 del 21/12/2017, Aiello, Rv. 272010-01,Sez. 6, n. 54681 del 03/12/2018, Zahir, Rv. 274636-01, Sez. 5, n. 18315 del 25/03/2019, Manfreda, Rv. 276039-01, Sez.6, n. 18010 del 09/04/2018, Papale, Rv. 272885-01, Sez.
5. N. 36161 del 16/03/2018, S., Rv.273765-01, Sez.4, n. 31662 del 04/04/2018, P., Rv. 273177-01); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 21/02/2023 Il Consigl