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Ordinanza — n. 13152/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 13152/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 13152/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SALVITTI SALVATORE nato a NAPOLI il 03/12/1969 avverso la sentenza del 26/11/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARZIA MINUTILLO TURTUR; La Corte di appello di Bologna, con sentenza emessa in 26/11/2021, ha confermato la sentenza resa dal Tribunale di Bologna in data 05/03/2018 nei confronti di SALVITTI SALVATORE, con cui l'imputato è stato condannato alla pena di giustizia in ordine al reato di cui all'art. 6401comma secondo, 61 n.) 5 cod. pen. Considerato che i primi due motivi di ricorso, con i quali è stato dedotto vizio della motivazione perché carente ed illogica, oltre che violazione di legge, quanto all'attendibilità dell'individuazione fotografica del ricorrente ed alla ricorrenza della circostanza aggravante di cui all'art. 61 n. 5 cod. pen., sono del tutto reiterativi dei motivi di appello e tendono ad una lettura alternativa del merito non consentita in questa sede (Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217-01, Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, Barraglia, Rv. 275100-01, Sez. 4, 1219 del 14/09/2017, Colomberotto, Rv. 271702-01, Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, Ferri, Rv. 277758-01), avendo la Corte compiutamente e logicamente motivato in ordine alla validità del riconoscimento (Sez. 2, n. 20489 del 07/05/2019, El Sirri, Rv. 275585-01) ed alle condizioni di salute della persona offesa (pag. 3 e seg.); rilevato come il terzo motivo di ricorso sia articolato in modo del tutto generico ed aspecifico quanto al tema della mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche ex art. 62-bis cod. pen. a fronte della specifica e logicamente articolata motivazione della Corte di appello sul punto (pag. 4); (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549-02); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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art. 62-bis cod. pen; Ordinanza — n. 13152/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 6401comma secondo, 61 n.) 5 cod. pen. Considerato che i primi due motivi di ricorso, con i quali è stato dedotto vizio della motivazione perché carente ed illogica, oltre che violazione di legge, quanto all'attendibilità dell'individuazione fotografica del ricorrente ed alla ricorrenza della circostanza aggravante di cui all'art. 61 n. 5 cod. pen., sono del tutto reiterativi dei motivi di appello e tendono ad una lettura alternativa del merito non consentita in questa sede (Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217-01, Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, Barraglia, Rv. 275100-01, Sez. 4, 1219 del 14/09/2017, Colomberotto, Rv. 271702-01, Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, Ferri, Rv. 277758-01), avendo la Corte compiutamente e logicamente motivato in ordine alla validità del riconoscimento (Sez. 2, n. 20489 del 07/05/2019, El Sirri, Rv. 275585-01) ed alle condizioni di salute della persona offesa (pag. 3 e seg.); rilevato come il terzo motivo di ricorso sia articolato in modo del tutto generico ed aspecifico quanto al tema della mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche ex art. 62-bis cod. pen. a fronte della specifica e logicamente articolata motivazione della Corte di appello sul punto (pag. 4); (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549-02); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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accusa di truffa usurpazione d'identità reato economico indagine internazionale per truffa falsificazione di monete frode all'imposta sul valore aggiunto

Disposizioni normative citate

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art. 62-bis cod. pen
3 e seg.); rilevato come il terzo motivo di ricorso sia articolato in modo del tutto generico ed aspecifico quanto al tema della mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche ex art. 62-bis cod. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SALVITTI SALVATORE nato a NAPOLI il 03/12/1969 avverso la sentenza del 26/11/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARZIA MINUTILLO TURTUR;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

La Corte di appello di Bologna, con sentenza emessa in 26/11/2021, ha confermato la sentenza resa dal Tribunale di Bologna in data 05/03/2018 nei confronti di SALVITTI SALVATORE, con cui l'imputato è stato condannato alla pena di giustizia in ordine al reato di cui all'art. 6401comma secondo, 61 n.) 5 cod. pen. Considerato che i primi due motivi di ricorso, con i quali è stato dedotto vizio della motivazione perché carente ed illogica, oltre che violazione di legge, quanto all'attendibilità dell'individuazione fotografica del ricorrente ed alla ricorrenza della circostanza aggravante di cui all'art. 61 n. 5 cod. pen., sono del tutto reiterativi dei motivi di appello e tendono ad una lettura alternativa del merito non consentita in questa sede (Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217-01, Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, Barraglia, Rv. 275100-01, Sez. 4, 1219 del 14/09/2017, Colomberotto, Rv. 271702-01, Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, Ferri, Rv. 277758-01), avendo la Corte compiutamente e logicamente motivato in ordine alla validità del riconoscimento (Sez. 2, n. 20489 del 07/05/2019, El Sirri, Rv. 275585-01) ed alle condizioni di salute della persona offesa (pag. 3 e seg.); rilevato come il terzo motivo di ricorso sia articolato in modo del tutto generico ed aspecifico quanto al tema della mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche ex art. 62-bis cod. pen. a fronte della specifica e logicamente articolata motivazione della Corte di appello sul punto (pag. 4); (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549-02); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 21 Febbraio 2023 Il