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Ordinanza — n. 13150/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 13150/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 13150/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DE LEO LUCIANO nato a MESSINA il 05/08/1979 avverso la sentenza del 03/02/2020 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARZIA MINUTILLO TURTUR; La Corte di appello di Messina, con sentenza del 03/02/2020, ha confermato la sentenza del Tribunale di Messina del 06/02/2018, appellata dal De Leo, con la quale il ricorrente è stato condannato alla pena di giustizia per il delitto allo stesso ascritto ( art. 648-bis cod.pen.). Considerato che l'unico motivo proposto si caratterizza per aspecificità e genericità, non confrontandosi in alcun modo con le logiche e persuasive argomentazioni della Corte di appello in ordine alla condotta imputata, riscontrata da una serie di rilevanti elementi di prova documentali e accertamenti tecnici univoci, limitandosi di fatto a proporre una non consentita rilettura del merito; atteso che è preclusa la possibilità di una nuova valutazione delle risultanze acquisite da contrapporre a quella effettuata dal giudice di merito attraverso una diversa ed alternativa lettura, sia pure anch'essa logica, dei dati processuali o una diversa ricostruzione storica dei fatti o un diverso giudizio di rilevanza o comunque di attendibilità delle fonti di prova (Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217-01, Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, Barraglia, Rv. 275100-01, Sez. 4, 1219 del 14/09/2017, Colomberotto, Rv. 271702-01, Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, Ferri, Rv. 277758-01, Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, La Gumina, Rv. 269217-01;

Regesto Legislator

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art. 648-bis cod.pen; Ordinanza — n. 13150/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482-01; Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, Battaglia, Rv. 275100-01); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del 1,21 ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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attività criminosa partecipazione al reato delitto favoreggiamento infrazione qualificata LStup recidiva nell'infrazione

Disposizioni normative citate

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art. 648-bis cod.pen
La Corte di appello di Messina, con sentenza del 03/02/2020, ha confermato la sentenza del Tribunale di Messina del 06/02/2018, appellata dal De Leo, con la quale il ricorrente è stato condannato alla pena di giustizia per il delitto allo stesso ascritto ( art. 648-bis cod.pen.).
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DE LEO LUCIANO nato a MESSINA il 05/08/1979 avverso la sentenza del 03/02/2020 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARZIA MINUTILLO TURTUR;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

La Corte di appello di Messina, con sentenza del 03/02/2020, ha confermato la sentenza del Tribunale di Messina del 06/02/2018, appellata dal De Leo, con la quale il ricorrente è stato condannato alla pena di giustizia per il delitto allo stesso ascritto ( art. 648-bis cod.pen.). Considerato che l'unico motivo proposto si caratterizza per aspecificità e genericità, non confrontandosi in alcun modo con le logiche e persuasive argomentazioni della Corte di appello in ordine alla condotta imputata, riscontrata da una serie di rilevanti elementi di prova documentali e accertamenti tecnici univoci, limitandosi di fatto a proporre una non consentita rilettura del merito; atteso che è preclusa la possibilità di una nuova valutazione delle risultanze acquisite da contrapporre a quella effettuata dal giudice di merito attraverso una diversa ed alternativa lettura, sia pure anch'essa logica, dei dati processuali o una diversa ricostruzione storica dei fatti o un diverso giudizio di rilevanza o comunque di attendibilità delle fonti di prova (Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217-01, Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, Barraglia, Rv. 275100-01, Sez. 4, 1219 del 14/09/2017, Colomberotto, Rv. 271702-01, Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, Ferri, Rv. 277758-01, Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, La Gumina, Rv. 269217-01;

Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482-01; Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, Battaglia, Rv. 275100-01); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del 1,21 ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna da ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 21 febbraio 2023 Il