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Ordinanza — n. 13144/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 13144/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 13144/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NDIAYE MAMADOU nato a MECKHE( SENEGAL) il 15/02/1975 avverso la sentenza del 04/03/2021 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARZIA MINUTILLO TURTUR; E IN DIRITTO La Corte di appello di Caltanissetta, con sentenza emessa in data 04/03/2021, ha confermato la sentenza resa dal Tribunale di Gela in data 09/02/2019 nei confronti di NDIAYE MAMADOU in relazione ai reati di cui agli artt. 474 comma secondo e 648 cod. pen. Considerato che i motivi di ricorso, sono tutti reiterativi di profili di censura già affrontati e non si confrontano criticamente con le argomentazioni, esenti da vizi logici e giuridici, della Corte territoriale, tenendo ad una sostanziale rilettura del merito non consentita in questa sede (Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217-01, Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, Barraglia, Rv. 275100- 1, Sez. 4, 1219 del 14/09/2017, Colomberotto, Rv. 271702-01, Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, Ferri, Rv. 277758-01); in tal senso assolutamente univoche le considerazione della Corte di appello a pag. 3 e 4 la quale ha fondato la responsabilità dell'imputato in considerazione del fatto che lo stesso non sia riuscito a fornire una giustificazione plausibile in ordine alla legittima detenzione e/o lecito acquisto della merce contraffatta (in misura non irrilevante per ben 220 articoli tra abbigliamento e calzature) rinvenuta nella sua disponibilità Sez. 2, n. 20193 del 19/04/2017, Kebe, Rv. 270120-01), con indicazione specifica delle ragioni per le quali, atteso il numero rilevante di capi in possesso del ricorrente, non potesse essere accolta la richiesta difensiva sia quanto alla concessione dell'ipotesi attenuata di cui all'art. 648 cpv cod. pen., che della circostanza attenuante ex art. 62 n. 4 cod. pen., oltre che delle circostanze attenuanti generiche in assenza di elementi ulteriori positivamente valutaili; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 13144/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 474 comma secondo e 648 cod. pen. Considerato che i motivi di ricorso, sono tutti reiterativi di profili di censura già affrontati e non si confrontano criticamente con le argomentazioni, esenti da vizi logici e giuridici, della Corte territoriale, tenendo ad una sostanziale rilettura del merito non consentita in questa sede (Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217-01, Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, Barraglia, Rv. 275100- 1, Sez. 4, 1219 del 14/09/2017, Colomberotto, Rv. 271702-01, Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, Ferri, Rv. 277758-01); in tal senso assolutamente univoche le considerazione della Corte di appello a pag. 3 e 4 la quale ha fondato la responsabilità dell'imputato in considerazione del fatto che lo stesso non sia riuscito a fornire una giustificazione plausibile in ordine alla legittima detenzione e/o lecito acquisto della merce contraffatta (in misura non irrilevante per ben 220 articoli tra abbigliamento e calzature) rinvenuta nella sua disponibilità Sez. 2, n. 20193 del 19/04/2017, Kebe, Rv. 270120-01), con indicazione specifica delle ragioni per le quali, atteso il numero rilevante di capi in possesso del ricorrente, non potesse essere accolta la richiesta difensiva sia quanto alla concessione dell'ipotesi attenuata di cui all'art. 648 cpv cod. pen., che della circostanza attenuante ex art. 62 n. 4 cod. pen., oltre che delle circostanze attenuanti generiche in assenza di elementi ulteriori positivamente valutaili; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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contraffazione di merci origine delle merci prodotti provenienti dai paesi terzi difesa contro le pratiche commerciali illecite etichettatura e immissione sul mercato traffico di stupefacenti
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NDIAYE MAMADOU nato a MECKHE( SENEGAL) il 15/02/1975 avverso la sentenza del 04/03/2021 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARZIA MINUTILLO TURTUR;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO La Corte di appello di Caltanissetta, con sentenza emessa in data 04/03/2021, ha confermato la sentenza resa dal Tribunale di Gela in data 09/02/2019 nei confronti di NDIAYE MAMADOU in relazione ai reati di cui agli artt. 474 comma secondo e 648 cod. pen. Considerato che i motivi di ricorso, sono tutti reiterativi di profili di censura già affrontati e non si confrontano criticamente con le argomentazioni, esenti da vizi logici e giuridici, della Corte territoriale, tenendo ad una sostanziale rilettura del merito non consentita in questa sede (Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217-01, Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, Barraglia, Rv. 275100- 1, Sez. 4, 1219 del 14/09/2017, Colomberotto, Rv. 271702-01, Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, Ferri, Rv. 277758-01); in tal senso assolutamente univoche le considerazione della Corte di appello a pag. 3 e 4 la quale ha fondato la responsabilità dell'imputato in considerazione del fatto che lo stesso non sia riuscito a fornire una giustificazione plausibile in ordine alla legittima detenzione e/o lecito acquisto della merce contraffatta (in misura non irrilevante per ben 220 articoli tra abbigliamento e calzature) rinvenuta nella sua disponibilità Sez. 2, n. 20193 del 19/04/2017, Kebe, Rv. 270120-01), con indicazione specifica delle ragioni per le quali, atteso il numero rilevante di capi in possesso del ricorrente, non potesse essere accolta la richiesta difensiva sia quanto alla concessione dell'ipotesi attenuata di cui all'art. 648 cpv cod. pen., che della circostanza attenuante ex art. 62 n. 4 cod. pen., oltre che delle circostanze attenuanti generiche in assenza di elementi ulteriori positivamente valutaili; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 21/02/2023