Italian Supreme Court dismisses appeal for lack of specificity and reiterative nature of grounds.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the appeal filed by Melia Mykola inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant challenged the lower court's conviction for fraud, arguing an erroneous evaluation of evidence and a misrepresentation of procedural emergencies. The court rejected these claims as they were neither specific nor new, merely reiterating arguments already dismissed by the territorial courts without logical flaws.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 364 c.p.p.; Art. 365 c.p.p.: Appeals to the Supreme Court must be specific and not merely reiterative of arguments already examined by lower courts; generic complaints lacking a critical confrontation with the lower court's reasoning are inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MELIA MYKOLA nato il 04/08/1996 avverso la sentenza del 18/03/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARZIA MINUTILLO TURTUR;
RITENUTO IN FATTO
E IN DIRITTO La Corte di appello di Palermo, con sentenza emessa in data 18/03/2022, ha confermato la sentenza resa dal Tribunale di Trapani in data 20/05/2021 nei confronti di MELIA MYKOLA in relazione al reato di cui all'art. 493-ter cod. pen. Considerato che l'unico motivo di ricorso, che contesta l'errata valutazione delle risultanze probatorie ed il travisamento delle emergenze processuali, non è consentito dalla legge in sede di legittimità poiché aspecifico, nonché meramente reiterativo di censure già adeguatamente vagliate e disattese dalla Corte territoriale che ha escluso, con motivazione priva di illogicità e coerente con le risultanze istruttorie, le criticità ricostruttive evidenziate con l'atto di appello, in mancanza di qualsiasi travisamento della prova, tra l'altro dedotto genericamente ed in assenza di valido richiamo alla prova di resistenza; osservato che la carenza di specificità dei motivi di ricorso è ravvisabile nell'ipotesi di mancata correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, non potendo il ricorrente ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità (Sez. 6, n. 23014 del 29/04/2021, B., Rv. 281521 - 01;
Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710 - 01); tenuto conto, peraltro, che le aspecifiche e reiterate doglianze difensive non si confrontano criticamente con le argomentazioni, esenti da vizi logici e giuridici, della Corte territoriale, la quale - in linea con la motivazione del giudice di primo grado - ha adeguatamente motivato in ordine al compendio probatorio a carico del prevenuto: si vedano, in particolare, pagg. 3 e 4 della sentenza impugnata; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 21/02/2023