Ordinanza — n. 12953/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: CALDORE NUNZIO nato a NAPOLI il 19/09/1987 PILLA FERDINANDO nato a NAPOLI il 08/02/1988 avverso la sentenza del 03/03/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; svolta la relazione dal Consigliere GABRIELLA CAPPELLO; ‘t, Motivi della decisione Gli imputati CALDORE Nunzio e PILLA Ferdinando hanno proposto ricorsi per cassazione, con separati atti e proprio difensore, avverso la sentenza della Corte d'appello di Napoli, indicata in epigrafe, con la quale, a seguito di annullamento di precedente sentenza con rinvio da parte della Corte di cassazione, è stata parzialmente riformata quella del Tribunale di Napoli di condanna dei predetti per i reati di cui all'art. 171 ter, legge 633/41 [capo a), in Napoli il 11/11/2012] e 648, cod. pen. [capo b), in Napoli il 12/11/2012], dichiarato non doversi procedere per il capo a) per essersi il reato estinto per prescrizione e rideterminata la pena per il capo b), con conferma nel resto; considerato che i ricorsi sono inammissibili ai sensi dell'art. 606, c. 3, c.p.p., perché proposti per motivi non scanditi da necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della decisione (sul contenuto essenziale dell'atto d'impugnazione, in motivazione, sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584;
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 12953/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 171 ter, legge 633/41 [capo a), in Napoli il 11/11/2012] e 648, cod. pen. [capo b), in Napoli il 12/11/2012], dichiarato non doversi procedere per il capo a) per essersi il reato estinto per prescrizione e rideterminata la pena per il capo b), con conferma nel resto; considerato che i ricorsi sono inammissibili ai sensi dell'art. 606, c. 3, c.p.p., perché proposti per motivi non scanditi da necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della decisione (sul contenuto essenziale dell'atto d'impugnazione, in motivazione, sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584;
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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: CALDORE NUNZIO nato a NAPOLI il 19/09/1987 PILLA FERDINANDO nato a NAPOLI il 08/02/1988 avverso la sentenza del 03/03/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; svolta la relazione dal Consigliere GABRIELLA CAPPELLO; ‘t, Motivi della decisione Gli imputati CALDORE Nunzio e PILLA Ferdinando hanno proposto ricorsi per cassazione, con separati atti e proprio difensore, avverso la sentenza della Corte d'appello di Napoli, indicata in epigrafe, con la quale, a seguito di annullamento di precedente sentenza con rinvio da parte della Corte di cassazione, è stata parzialmente riformata quella del Tribunale di Napoli di condanna dei predetti per i reati di cui all'art. 171 ter, legge 633/41 [capo a), in Napoli il 11/11/2012] e 648, cod. pen. [capo b), in Napoli il 12/11/2012], dichiarato non doversi procedere per il capo a) per essersi il reato estinto per prescrizione e rideterminata la pena per il capo b), con conferma nel resto; considerato che i ricorsi sono inammissibili ai sensi dell'art. 606, c. 3, c.p.p., perché proposti per motivi non scanditi da necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della decisione (sul contenuto essenziale dell'atto d'impugnazione, in motivazione, sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584;
Sez. U. n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017,. GaiteN, Rv. 268822, sui motivi d'appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione) e, in ogni caso, propositivi delle stesse doglianze che attengono al merito, viceversa giustificato dai giudici territoriali con argomentazioni del tutto logiche e non contraddittorie, come tali sottratte al sindacato di legittimità; ritenuto che alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Deciso il 27 febbraio 2023 Il Consigliere es