Ordinanza — n. 12949/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAla seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: MACCHIARULO ALBERTO nato a CERIGNOLA il 26/02/1984 CIANCI BIAGIO nato a CERIGNOLA il 20/07/1983 avverso la sentenza del 24/05/2022 del TRIBUNALE di BARIsvolta la relazione dal Consigliere GABRIELLA CAPPELLO; OSSERVA Rilevato che gli imputati MACCHIARULO Alberto e CIANCI Biagio, con separati atti e propri difensori, hanno proposto ricorsi avverso la sentenza con la quale il Tribunale di Bari ha applicato agli stessi una pena, su accordo delle parti, per il reato di tentato furto aggravato in concorso (in Bari, il 19/4/2021), ritnuta la continuazione delle condotte con quelle giudicate con sentenza n. 1531/21 del 18/572021 del Tribunale di Bari; ritenuto che i ricorsi sono inammissibili, per causa che può essere dichiarata senza formalità ai sensi dell'art. 610 c. 5 bis cod. proc. pen., aggiunto dall'art. 1, c. 62, della legge 23 giugno 2017, n. 103, in vigore a decorrere dal 3 agosto 2017; che, in particolare, si tratta di ricorsi avverso sentenza applicativa di pena (art. 444 cod. proc. pen.), proposti per motivi (assolvimento dell'obbligo di motivazione; sussistenza dei presupposti per una pronuncia ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen.) non deducibili ai sensi dell'art. 448 c. 2-bis cod. proc. pen. (inserito dall'art. 1, c. 50, della legge 103/2017 citata); ritenuto che, a norma dell'articolo 616 c.p.p., segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 4.000,00 ciascuno in favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero (C.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 444 cod. proc. pen, art. 129 cod. proc. pen, articolo 616 c.p; Ordinanza — n. 12949/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 1531/21 del 18/572021 del Tribunale di Bari; ritenuto che i ricorsi sono inammissibili, per causa che può essere dichiarata senza formalità ai sensi dell'art. 610 c. 5 bis cod. proc. pen., aggiunto dall'art. 1, c. 62, della legge 23 giugno 2017, n. 103, in vigore a decorrere dal 3 agosto 2017; che, in particolare, si tratta di ricorsi avverso sentenza applicativa di pena (art. 444 cod. proc. pen.), proposti per motivi (assolvimento dell'obbligo di motivazione; sussistenza dei presupposti per una pronuncia ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen.) non deducibili ai sensi dell'art. 448 c. 2-bis cod. proc. pen. (inserito dall'art. 1, c. 50, della legge 103/2017 citata); ritenuto che, a norma dell'articolo 616 c.p.p., segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 4.000,00 ciascuno in favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero (C.
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la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: MACCHIARULO ALBERTO nato a CERIGNOLA il 26/02/1984 CIANCI BIAGIO nato a CERIGNOLA il 20/07/1983 avverso la sentenza del 24/05/2022 del TRIBUNALE di BARIsvolta la relazione dal Consigliere GABRIELLA CAPPELLO; OSSERVA Rilevato che gli imputati MACCHIARULO Alberto e CIANCI Biagio, con separati atti e propri difensori, hanno proposto ricorsi avverso la sentenza con la quale il Tribunale di Bari ha applicato agli stessi una pena, su accordo delle parti, per il reato di tentato furto aggravato in concorso (in Bari, il 19/4/2021), ritnuta la continuazione delle condotte con quelle giudicate con sentenza n. 1531/21 del 18/572021 del Tribunale di Bari; ritenuto che i ricorsi sono inammissibili, per causa che può essere dichiarata senza formalità ai sensi dell'art. 610 c. 5 bis cod. proc. pen., aggiunto dall'art. 1, c. 62, della legge 23 giugno 2017, n. 103, in vigore a decorrere dal 3 agosto 2017; che, in particolare, si tratta di ricorsi avverso sentenza applicativa di pena (art. 444 cod. proc. pen.), proposti per motivi (assolvimento dell'obbligo di motivazione; sussistenza dei presupposti per una pronuncia ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen.) non deducibili ai sensi dell'art. 448 c. 2-bis cod. proc. pen. (inserito dall'art. 1, c. 50, della legge 103/2017 citata); ritenuto che, a norma dell'articolo 616 c.p.p., segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 4.000,00 ciascuno in favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero (C.
Cost. 186/2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Deciso il 27 febbraio 2023. Il Consigliere estensore Il Presi nte Gabriella Cappello Ema FD vo DEPOSIT\ TA 1N CACL! 2